PwC TLS vince in CTP in materia di frodi carosello

PwC TLS Avvocati e Commercialisti con un team guidato dal partner Carlo Romano (nella foto) e composto dagli avvocati Maurizio Foti e Marco Longobardi ha ottenuto una importante vittoria in materia di frodi carosello per una società operante nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici e di elettronica.

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha infatti accolto integralmente il ricorso presentato dalla Società contribuente annullando l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato l’indebita detrazione Iva in relazione all’acquisto di vari prodotti di elettronica documentati da fatture ritenute soggettivamente inesistenti.

In particolare, la CTP di Palermo – pur non potendo ignorare l’accertamento, svolto dalla Guardia di Finanza, circa l’esistenza di un meccanismo fraudolento posto in essere da società terze ritenute fittizie – ha comunque accolto il ricorso della Società avendo riconosciuto che l’Agenzia delle Entrate (condannata al pagamento delle spese giudiziali) non avesse dimostrato la consapevolezza della stessa Società di partecipare al meccanismo fraudolento in questione.

La CTP, inoltre, ha evidenziato come la Società avesse in ogni caso dimostrato la propria buona fede provando che: 1) il prezzo praticato dalle società cedenti coinvolte nella frode non fosse tale da potere fare sospettare il cessionario (i.e. la Società contribuente) dell’esistenza di una frode,  2) la contribuente si fosse rivolta agli anzidetti cedenti soltanto per le dimostrate esigenze economico-aziendali volte a fronteggiare una elevata richiesta di prodotti; 3) la contribuente non potesse venire a conoscenza della frode in questione atteso che tutti i rapporti commerciali con le società cedenti coinvolte nella frode avvenivano tramite lo storico procacciatore d’affari con il quale vi era un rapporto consolidato e di assoluta fiducia.

Pertanto, secondo la CTP: “in assenza di segnali sufficientemente specifici di sospetto, infatti, pretendere tali controlli, oltre ad essere scarsamente compatibile con le ordinarie esigenze di celerità dei traffici commerciali, significa, concretamente, giungere ad una inversione dell’onere della prova, in un settore in cui incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’obbligo di provare che il contribuente, estraneo al meccanismo della frode, fosse consapevole o potesse concretamente essere consapevole della natura fittizia dei soggetti da quali ha acquistato i beni o ha avuto forniti i servizi“.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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