PwC TLS e Fiorentino Associati vincono alla Corte di Giustizia di II grado di Milano sulla tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo di Waste Italia
Le società Green Up e Sostenya Green, assistite da un collegio difensivo composto da PwC TLS, con il partner Giulio Andreani (nella foto) e la senior manager Valeria Andreani, e dallo studio Fiorentino Associati, con il name founder Marco Fiorentino e la partner Francesca Sanseverino, hanno vinto dinanzi alla Corte di Giustizia di II grado di Milano un contenzioso avente ad oggetto la tassazione ai fini dell’imposta di registro del decreto di omologazione del concordato preventivo di Waste Italia, con cui, in conformità alla proposta di concordato, era stato disposto il trasferimento dei rami aziendali di proprietà della società debitrice ai due assuntori del concordato.
L’Agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta di registro relativa a tale decreto, aveva sottoposto a tassazione il valore delle passività facenti parte dell’azienda trasferita, in base all’orientamento di prassi secondo il quale, quando il decreto di omologazione prevede il trasferimento di singoli beni con accollo delle passività della società concordataria in capo all’assuntore, trova applicazione l’articolo 21, comma 2, del TUR, in ragione del quale, se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente le une delle altre, l’imposta di registro si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, che nel caso di specie era quella concernente le passività.
I professionisti, si legge in una nota, hanno confutato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che quando il decreto di omologazione dispone il trasferimento, non di singoli beni con accollo di debiti, ma di un’azienda, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal valore di mercato dell’azienda nel suo complesso, costituito dalla differenza fra il valore degli elementi attivi e quello degli elementi passivi dell’azienda trasferita, non sussistendo in tal caso alcun accollo di debiti.
Conseguentemente, trova applicazione l’art. 51 del TUR, in ragione del quale la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è costituita dal valore venale non dei singoli beni ma dell’azienda ceduta, costituito dalla differenza tra le attività e le passività trasferite. Deve, invece, escludersi l’applicazione dell’art. 21, comma secondo, del TUR, applicato dall’Ufficio, perché non c’è accollo, posto che i debiti che l’assuntore assume fanno parte del bene complesso trasferito e non ne costituiscono un mezzo di pagamento.