PwC Tax ottiene una pronuncia favorevole sull’occasionalità delle cessioni immobiliari ai fini del calcolo del pro-rata IVA
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso proposto da una società operante nel settore immobiliare avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava il calcolo del pro-rata di detraibilità IVA ai sensi dell’articolo 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il contribuente è stato assistito da un team di PwC Tax composto dagli avvocati cassazionisti Carlo Romano (in foto), partner e leader della Tax Controversy and Dispute Resolution practice di PwC per l’area EMEA, e Daniele Conti, coadiuvati dal dottore commercialista Roberto Colatorti.
Il contenzioso riguardava la qualificazione, ai fini del calcolo del pro-rata, di alcune cessioni immobiliari esenti effettuate dalla società nell’ambito dell’acquisto in blocco di sette immobili, dei quali soltanto uno era di effettivo interesse per l’impresa, mentre gli altri erano stati successivamente rivenduti. L’Amministrazione finanziaria riteneva che tali operazioni dovessero concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell’IVA, con conseguente recupero dell’imposta ritenuta indebitamente detratta.
Con la decisione, la Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti per qualificare le cessioni come operazioni occasionali e accessorie rispetto alla gestione caratteristica della società.
La pronuncia presenta due profili di particolare interesse.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che la qualificazione contabile degli immobili non fosse di per sé decisiva ai fini dell’applicazione della disciplina IVA. La Corte ha invece valorizzato le caratteristiche concrete dell’operazione, osservando che la società aveva acquistato in blocco sette immobili, risultando interessata a valorizzarne soltanto uno, mentre gli altri sei – piccoli appartamenti acquistati senza un reale interesse economico e successivamente rivenduti – non rientravano nella gestione caratteristica dell’impresa. Da tali elementi la Corte ha desunto il carattere occasionale e accessorio delle cessioni, escludendone la rilevanza nel calcolo del pro-rata.
La sentenza evidenzia inoltre che la rappresentazione degli immobili nelle scritture contabili come “beni merce” non può essere considerata determinante ai fini IVA, trattandosi di un’imposta che risponde a presupposti propri e autonomi. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto prevalenti gli elementi sostanziali dell’operazione rispetto alla relativa classificazione contabile.
Un secondo profilo di interesse riguarda la valutazione dell’incidenza delle operazioni contestate rispetto al complesso dell’attività della società. La decisione richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui un’operazione può qualificarsi come occasionale o accessoria quando non costituisce un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa. In tale contesto, la Corte ha rilevato anche la limitata incidenza delle cessioni oggetto di contestazione rispetto al volume complessivo delle operazioni svolte dalla società.
La decisione offre un ulteriore contributo interpretativo in materia di calcolo del pro-rata di detraibilità IVA, ribadendo l’importanza di una valutazione sostanziale delle operazioni ai fini della verifica del loro carattere occasionale e accessorio. Si tratta di un orientamento che potrà risultare di interesse anche in fattispecie analoghe riguardanti operazioni immobiliari non riconducibili alla gestione ordinaria dell’impresa.