Poteri Cautelari Consob, la palla passa alla conulta
Con una recente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, il TAR Lazio ha manifestato seri dubbi di legittimità sul sistema dei poteri cautelari e sanzionatori della Consob nei riguardi dei consulenti finanziari, tanto alla luce della Costituzione che della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.). La vicenda è di grande interesse per gli operatori del settore perché mette in discussione alcuni fra i principali strumenti di prevenzione e repressione a disposizione dell’Autorità.
In particolare, con l’ordinanza n. 1043 del 2018, il TAR Lazio – Sez. Seconda Quater, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 4 del Protocollo 7 della C.E.D.U.
Il giudizio è stato promosso da un consulente finanziario – difeso in giudizio dagli avvocati Prof. Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea e Andrea Sticchi Damiani – che, per i medesimi fatti, si è visto irrogare cumulativamente dalla Consob sia la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo di un anno a titolo di misura cautelare ex art. 55 T.U.F., sia la sospensione dell’Albo per un periodo di quattro mesi a titolo di sanzione ex art. 196 T.U.F.
Il giudice amministrativo – nell’accogliere la tesi proposta dai difensori del ricorrente – ha ritenuto che entrambe le misure, per il loro elevato tasso di afflittività, abbiano in realtà natura penale alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e dunque non possano essere irrogate per i medesimi fatti, realizzandosi altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4 del Protocollo 7 della C.E.D.U., al cui rispetto il legislatore italiano è tenuto ex art. 117, comma 1, Cost.
La questione sarà ora sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, ma non sono affatto esclusi anche ulteriori sviluppi alla Corte di Strasburgo.
Certamente, la vicenda testimonia ancora una volta il radicale cambio di prospettiva attorno alla nozione di sanzione, indotto nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e getta più di un’ombra sulla legittimità di molte sanzioni amministrative contemplate dalla normativa vigente.