PMMS Legal vince per Sais Trasporti davanti alla Corte di Cassazione

PMMS LEGAL, Mangano Miceli Stallone & Partners con il co-founder Massimiliano Mangano (in foto), supportato del Senior Associate Giuseppe Geremia, del Dipartimento di Diritto Commerciale dello Studio, vince davanti la Corte di Cassazione per la SAIS Trasporti, operatore del settore dei trasporti pubblici di linea.

La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, in accoglimento del ricorso proposto dalla SAIS Traporti contro la SAIS Autolinee, con ordinanza del 3 agosto 2023, n. 23727/2023, ha cassato la sentenza n. 3/2021 della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), depositata il 18/01/2021, con la quale la predetta Commissione, pur riscontrando elementi di somiglianza tra i due marchi, recanti solo alcune variazioni grafiche e fonetiche, ha ritenuto che le vicende relative alle due società la SAIS Trasporti e la SAIS Autolinee, fossero idonee ad escludere il rischio di confusione e di associazione tra i marchi in conflitto, ritenendo che si fosse prodotta una “preclusione per coesistenza” in ragione dell’autorizzazione riconducibile alla SAIS Traporti ed valevole tuttavia solo in ambito locale, dando seguito alla domanda del 18/03/2016, con la quale la SAIS Autolinee aveva chiesto la registrazione del marchio in contestazione.

La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE, riferita al caso “Budweiser” (CGUE, 22 settembre 2011, causa C-482/09), ha invece fissato l’importante principio di diritto che, ai fini della configurabilità della “preclusione per coesistenza”, non può assumere rilievo il fatto che il titolare del marchio per primo registrato abbia acconsentito all’utilizzo del marchio non registrato in un ambito strettamente locale. In questo caso, infatti, la coesistenza non è autorizzata su tutto il territorio nazionale, ma riguarda uno spazio territoriale ristretto.

michela.cannovale@lcpublishinggroup.com

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