Parchi eolici e diniego di VIA, Sticchi Damiani vince per Inergia al TAR Puglia

Con sentenze pubblicate il 28 aprile 2023, il Tar Puglia ha accolto due ricorsi presentati da Inergia, società specializzata nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili – assistita da Andrea Sticchi Damiani (nella foto) – avverso le delibere con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto il diniego di VIA per due parchi eolici da realizzare in Provincia di Foggia (nei comuni di Stornarella, Orta Nova, Cerignola), per una potenza complessiva di circa 95 MW. In tutti i progetti, a fronte di una istanza di VIA ministeriale, la Commissione VIA – istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale, mentre il Ministero della Cultura (MIC) aveva rilasciato il proprio parere negativo.

Stante il conflitto venutosi a determinare tra il MiC e la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale presso il MASE, quest’ultimo aveva attivato la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c -bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e deferito la valutazione di impatto ambientale al Consiglio dei Ministri. Con deliberazioni assunte nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2022 la Presidenza aveva aderito ai pareri del MiC, con conseguente diniego di VIA per i due parchi eolici di Inergia.

Il Tar Puglia ha annullato detti dinieghi, con conseguente obbligo in capo alla Presidenza del Consiglio di rivalutare i progetti sulla base delle indicazioni del giudice amministrativo. In particolare, nella fase della riedizione del potere la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà necessariamente tener conto delle indicazioni contenute all’art. 3 del Regolamento UE n. 2577 del 22 dicembre 2022 secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili assumono “interesse pubblico prevalente” nell’ambito della ponderazione dei vari interessi giuridici nei singoli casi.

Si tratta di un risultato molto importante per il settore delle rinnovabili, perché il TAR ha riconosciuto una serie di principi (tra cui la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER, l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni laddove non vi siano vincoli e in tutti i casi in cui l’impianto non sia situato in “area non idonea”, nonché il ridimensionamento del tema dei c.d. impatti cumulativi) che potranno essere decisivi non solo in sede di riedizione del potere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche negli altri iter autorizzativi attualmente pendenti.

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