P.mms Legal vince al Tar Lombardia per conto di Post & Service
P.mms Legal, con il co-founder Massimiliano Mangano (nella foto), e l’avvocata Anna Sblano, a difesa di società Post & Service Group Rete Soggetto, vincono al TAR Lombardia, Milano, che con la sentenza 22 maggio 2025, n. 1791, in accoglimento del ricorso proposto da Post & Service Group, ha annullato le note del Comune di Milano del 3 febbraio 2025 e del 4 marzo 2025 con le quali aveva negato il diritto di accesso ai contratti di collaborazione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.lgs. n.50/2016, nonché dei verbali di verifica degli stessi, richiesti dalla Post & Service al Comune di Milano ex artt. 5 e 5 bis del D.lgs. n. 33/2013, sull’accesso civico generalizzato, e relativi alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di notifica e gestione tramite messi, dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento relativi a sanzioni amministrative, accertate dalla Polizia Locale nel territorio del Comune di Milano comprensivo della prestazione dei servizi di produzione, stampa, rendicontazione e custodia e gestione degli archivi di tutti i documenti notificati.
La sentenza, si legge in un comunicato dello studio, riveste profili di novità e notevole interesse perché il TAR ha affermato che Post & Service Group, anche se operatore definitivamente escluso dalla gara, è comunque portatore di una posizione di interesse che lo legittima ad avere accesso ai predetti contratti di collaborazione nonché dei verbali di verifica dei medesimi, onde il diniego comunale del 4 marzo 2025 alla loro ostensione si pone “in netto contrasto con l’art. 35, comma 4 del Codice in ordine alla disciplina dei limiti “discrezionali” all’accesso civico generalizzato.
A tal riguardo il TAR ha rilevato che i contratti di collaborazione rappresentano una modalità organizzativo/operativa alternativa al subappalto, con la conseguenza che, se è ammissibile l’accesso civico generalizzato qualora diretto all’ostensione dei contratti di subappalto, del pari non potrebbe essere negata l’ostensione qualora abbia a oggetto i contratti di collaborazione per ragioni di simmetria, coerenza e parità di trattamento.
In tali ipotesi, come evidenziato dal TAR, la riservatezza industriale o commerciale del controinteressato potrebbe riguardare soltanto quelle parti dei contratti di collaborazione che avrebbero potuto ingenerare un pericolo di divulgazione del know-how aziendale, come la collocazione geografica delle agenzie e la regolamentazione economica, con il conseguente loro doveroso oscuramento. Nessun rischio, per contro, sussiste relativamente alle parti dei contratti da cui risulti la loro durata e la data di stipulazione, e quindi integralmente ostensibili, unitamente ai verbali di verifica, al fine di consentire l’accertamento dell’effettivo rispetto delle regole che consentono il ricorso a tale peculiare modalità organizzativa.