Nuovo orientamento del Tribunale di Roma in materia di periculum in mora e procedimenti cautelari
Il Tribunale di Roma, nel procedimento di reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., ha cristallizzato l’orientamento giurisprudenziale in materia, portato dall’avvocato Giuseppe Cavallaro, negando l’applicazione del sequestro cautelare per l’inadempimento del debitore circa la corresponsione dei canoni d’affitto d’azienda.
«Il periculum in mora che costituisce il substrato primario di ogni procedimento cautelare – si legge in una nota – nel caso del sequestro giudiziario (di azienda), non può essere identificato nell’inadempimento del debitore all’obbligo della corresponsione dei canoni, emergenza che, in linea generale, attiene essenzialmente al fumus e non integra fatto idonea a giustificare la richiesta di un provvedimento cautelare, volto essenzialmente nel caso in cui si ravvisino elementi di opportunità, solo a consentire una corretta e curata gestione dell’azienda non più garantita dal debitore».
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 6.11.2020 ribadisce che «il periculum in mora non può che ravvisarsi nella cattiva gestione dell’azienda e che si intrinseca in condotte quale far sparire o svendere i beni, perdere i fornitori, non dare correttamente esecuzione alle opere di cui ai contratti di appalto, non richiedere alla P.A. le necessarie autorizzazioni, ecc, condotte non ravvisate dalla società difesa dall’avvocato Cavallaro con la collaborazione degli avvocati Francesco Alaimo e Gianluca Alocci, nonché, della Dott.ssa. Francesca D’onofrio e del Dott. Alessandro Buttarelli dello Studio Legale Cavallaro».