Operazioni “baciate” e improcedibilità: BonelliErede vince per BPVI in appello
BonelliErede, con un team composto da Manuela Malavasi, partner, e Roberta Moretti associate, ha ottenuto dalla Corte di Appello di Venezia una sentenza a favore di Banca Popolare di Vicenza (BPVI) in liquidazione coatta amministrativa, in merito alle operazioni di investimento in azioni della banca asseritamente effettuate mediante finanziamenti concessi dalla stessa (c.d. operazioni “baciate”).
La Corte di Appello ha affrontato la questione, divenuta particolarmente rilevante dopo l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, di improcedibilità delle domande formulate da azionisti e finalizzate ad ottenere la nullità o l’annullamento sia dell’investimento in azioni che del finanziamento asseritamente utilizzato a tal fine.
Con la pronuncia, la Corte d’Appello, accogliendo le tesi difensive di BonelliErede e confermando l’orientamento espresso in primo grado da vari Tribunali, ha dichiarato l’improcedibilità delle domande di nullità o annullamento sia dell’acquisto azioni sia del finanziamento, discostandosi da un alcune decisioni del Tribunale di Venezia, che hanno ritenuto procedibili le domande di mero accertamento della nullità del finanziamento laddove finalizzate ad ottenere la liberazione del debito per il rimborso dello stesso.
La pronuncia si segnala poiché, nonostante l’attore avesse chiarito in giudizio che la finalità dell’iniziativa giudiziale era quella di ottenere un accertamento di nulla dovere a BPVI a fronte del finanziamento “collegato” all’investimento azionario, la Corte ha ritenuto improcedibili tutte le domande attoree, ivi compresa quella di nullità del finanziamento. Dopo aver rimarcato il carattere onnicomprensivo del divieto di avviare o proseguire azioni contro una banca in liquidazione coatta, sancito dall’art. 83 TUB, la Corte ha ritenuto improcedibili tutte le domande attoree, ivi comprese quelle di mero accertamento, in quanto aventi concreta ed effettiva incidenza sul patrimonio della procedura e, dunque, proponibili solo nell’ambito della fase amministrativa della liquidazione dello stato passivo.