Obbligo di notifica su M&A variato

A partire da oggi 21 novembre, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 della legge 287/90, le operazioni di fusione e acquisizione sono soggette all'obbligo di notifica se la somma del fatturato in Italia di tutte le parti interessate è superiore a 468 milioni di euro; oppure il fatturato in Italia della società oggetto di acquisizione è superiore a 47 milioni di euro. La notifica non è necessaria se oggetto di acquisizione è una società estera, che non ha generato fatturato in Italia negli ultimi 3 anni, e non si prevede possa farlo in seguito all'operazione. Le soglie sono aggiornate ogni anno per tenere conto della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. L'Autorità ha aggiornato (riducendola) solo la prima delle due soglie di fatturato sopra citate (precedentemente 472 milioni di euro). In caso di mancata notifica, l'Autorità può imporre sanzioni fino all'1% del fatturato dell'anno precedente. In alcuni settori, come quello bancario e assicurativo, ci sono regole speciali per il calcolo del fatturato ai fini della verifica del superamento delle soglie sopra citate. In ogni caso, il metodo di calcolo del fatturato presenta aspetti specifici che variano da caso a caso e che richiedono quindi l'assistenza di avvocati specializzati. Abbiamo chiesto un commento a Veronica Pinotti (in foto), partner di McDermott Will & Emery e responsabile della practice di Competition & Antritrust dello studio per l'Italia: "l'aggiornamento delle soglie si caratterizza quest'anno per una serie di profili di discontinuità rispetto al passato.  Innanzitutto, l'aggiornamento è giunto in ritardo rispetto agli ultimi anni,  a causa dello spostamento al 30 settembre della presentazione della Relazione Generale sulla situazione economica del Paese.  Inoltre, a differenza degli ultimi anni, in cui gli importi delle soglie di fatturato erano sempre stati aggiornati al rialzo, in questo caso, l'Autorità ha diminuito la prima soglia e lasciato invariata la seconda."

 

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