Blockchain e smart contracts: in Italia assumono piena validità legale

di Davide Caiazzo – CEO My Governance, Avvocato esperto di tematiche giuridiche connesse all’innovazione tecnologica

Nei giorni scorsi è stata approvata una norma dal Parlamento alla quale forse non è stata data la dovuta importanza ma che può rappresentare un vero punto di svolta per aprire la strada alla blockchain e agli smart contracts in Italia.

Il Parlamento ha, infatti, approvato la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 2019) stabilendo, di fatto, il pieno valore legale della Blockchain e degli smart contracts.

Si tratta, in particolare, dell’art. 8 ter aggiunto al Decreto Semplificazioni in sede di conversione in legge avente ad oggetto “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”.

La norma afferma che si definiscono «tecnologie basate su  registri  distribuiti»  le tecnologie  e  i  protocolli  informatici  che  usano   un   registro condiviso,  distribuito,  replicabile,  accessibile  simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,  tali  da consentire  la  registrazione,  la   convalida,   l’aggiornamento   e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente  protetti  da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non  alterabili  e non modificabili.

La norma fornisce anche una definizione di «smart contract», ossia, un programma per  elaboratore  che opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui esecuzione vincola automaticamente due o più  parti  sulla  base  di effetti predefiniti dalle stesse.

La vera innovazione contenuta nella norma è l’affermazione secondo cui gli smart  contract  soddisfano  il requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti fissati  dall’Agenzia  per  l’Italia  digitale  con  linee  guida  che dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

La norma introdotta di recente afferma altresì che la memorizzazione di un documento informatico  attraverso  l’uso di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effettigiuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio 2014.

Infine, la norma demanda all’Agenzia per l’Italia digitalel’individuazione degli standard tecnici che le predette tecnologie basate  su  registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli  effetti previsti dalla norma e dunque al fine di attribuire data certa e valore di forma scritta ai documenti ivi memorizzati.

Come detto, la norma introdotta dal Parlamento conferisce ai documenti informatici registrati su Blockchain la stessa efficacia giuridica riconosciuta alla validazione temporale elettronica (la cd. Marca temporale).

Si tratta di una innovazione in grado di produrre un effetto importante: registrando un documento su un blockchain viene garantita la certezza della data e dell’ora di esistenza di queldocumento informatico e tale elemento può essere opposto anche ai terzi.

Le aziende potranno così avere la garanzia di conferire una data ed ora certa ai documenti più rilevanti che adottano registrandoli su un blockchain.

L’altra novità molto importante riguarda gli smart contracts.

Se tali contratti sono redatti rispettando determinate condizioni, la legge dice che si considera rispettato il requisito della forma scritta.

E’ una novità importantissima visto che la legge prescrive per numerose tipologie di contratti la forma scritta e, da oggi, anche gli smart contracts potranno soddisfare tale requisito.

In tal modo l’approvazione dei contratti sarà automatizzata, snella e digitale. Con evidente risparmio di costi e di tempo per le aziende.

La norma è indubbiamente solo un primo passo in quanto, comunque, dovranno essere disciplinati i requisiti tecnici che consentono agli smart contract di soddisfare il requisito della forma scritta.

Tuttavia si tratta di un’importante svolta verso il pieno riconoscimento legale della blockchain e dei contratti smart in un Paese che, su questo fronte, è stato sempre all’avanguardia, basti pensare all’introduzione della firma digitale e della PEC.

 

redazione@lcpublishinggroup.it

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