Negri-Clementi vince per la tutela del marchio Romanengo

All’esito delle opposizioni presentate da Pietro Romanengo fu Stefano (“Romanengo”), in forza dei propri marchi registrati (sia a livello italiano che europeo) contraddistinti dal cognome “Romanengo”, l’Ufficio italiano brevetti e marchi (“Uibm”) ha respinto le domande di registrazione per i marchi figurativi contraddistinti da “A. Ved. Romanengo”, depositati da Attilio Cavo (“Cavo”), per tutti i prodotti identici e affini a quelli rivendicati nelle registrazioni anteriori.

L’Uibm ha infatti riconosciuto le ragioni di Romanengo, antica confetteria genovese attiva sin dal 1780 e, in particolare, il carattere distintivo accresciuto dei propri marchi, anche in forza dei costanti e crescenti investimenti pubblicitari negli anni, e ha ravvisato come l’eventuale presenza dei marchi depositati di Cavo comporti un “rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione fra i segni, poiché i consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere con sicurezza i marchi e supporre che gli stessi possano essere ricondotti alla medesima origine aziendale o ad imprese economicamente collegate tra loro”.

Cavo non ha presentato ricorso e la decisione è divenuta definitiva.

Romanengo è stata assistita dall’avv. Gilberto Cavagna di Gualdana (nella foto), responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi Studio Legale Associato.

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