Musica e diritto d’autore, Cba con Jamendo nella storica sentenza della Cgue: è la fine del duopolio Siae-Lea?

Cba studio legale, con un team composto dal partner e head of IP-IT Mattia Dalla Costa, dalla senior associate Alessia Ferraro e dalle associate Anna Iorio e Giulia Cipriani ha assistito Jamendo, piattaforma web lussemburghese che distribuisce e licenzia opere musicali indipendenti, in un caso contro l’associazione italiana Lea – Liberi editori e autori, organismo di gestione collettiva che, assieme all’ex monopolista Siae, svolge in Italia attività di intermediazione di diritti d’autore su opere musicali.

Nel giudizio, Lea è stata assistita dallo studio legale E-lex, con i soci Giovanni Maria Riccio e Adriana Peduto e l’associate Dario Malandrino.

Il caso è stato deciso dalla Corte di Giustizia Europea (Cgue) con la sentenza ECLI:EU:C:2024:254 pubblicata in data 21 marzo 2024: una pronuncia dalla portata rivoluzionaria per le regole che determinano chi gestisce e raccoglie i diritti d’autore in Italia e nell’Unione Europea, nonché capace di porre fine al duopolio Siae-Lea ancora esistente in Italia.

Vale la pena dunque ripercorrere la vicenda processuale che ha portato a questa importante decisione.

Il giudizio cautelare

Nel 2021, Lea aveva incardinato presso il Tribunale di Roma un contenzioso cautelare contro Jamendo. Lea sosteneva, nello specifico, che l’attività di Jamendo sul mercato italiano fosse da assimilare alla gestione collettiva dei diritti d’autore, e quindi da ritenere illegittima ed anticoncorrenziale, non essendo Jamendo un organismo di gestione collettiva e non disponendo dei requisiti necessari per operare in Italia. L’art. 180 della legge italiana sul diritto d’autore limita infatti la possibilità di agire in qualità di intermediatori di diritti d’autore su opere musicali alla sola Siae e agli organismi di gestione collettiva (Lea in questo caso).

La direttiva Barnier

Il team di Cba, contestando il duopolio di Siae e Lea, ha eccepito in tale procedimento l’illegittimo recepimento da parte del legislatore italiano della direttiva 2014/26/UE sull’intermediazione di diritti d’autore e diritti connessi su opere musicali (“direttiva Barnier”), che prevede che gli autori possano affidare la gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale alla società che preferiscono all’interno dell’Unione Europea, liberamente scegliendo alternativamente tra organizzazioni di gestione collettiva (Ogc) ed entità di gestione indipendente (Egi).

Il fulcro della questione sottoposta alla Corte dal team di Cba riguarda l’interpretazione della direttiva Barnier, e in particolare se essa osti alle normative degli Stati membri che limitano l’accesso all’attività di intermediazione dei diritti d’autore alle sole Ogc, con esclusione delle Egi, come attualmente avviene in Italia: con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il Governo italiano ha recepito la Direttiva Barnier ma, pur prevedendo teoricamente come soggetti abilitati a fornire servizi di intermediazione dei diritti d’autore, oltre alla Siae, sia gli Ogc che le Egi, ha invece lasciato sostanzialmente immutata la norma che prevede una riserva all’attività di intermediazione solamente a favore di Siae e delle Ogc (quale appunto Lea), con esclusione delle Egi: in tal modo la legge italiana sarebbe rimasta ostativa alla corretta applicazione della direttiva Barnier.

La pronuncia della Cgue

In data 25 maggio 2023, il primo avvocato generale della Cgue Maciej Szpunar aveva già accolto in via preliminare le tesi difensive, affermando che gli autori possono affidare la gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale alle società che preferiscono all’interno dell’Unione Europea, potendo scegliere liberamente tra organizzazioni di gestione collettiva (come Siae e Lea) oppure entità di gestione indipendente (come Jamendo).

Ora questa interpretazione è stata definitivamente confermata dalla Cgue con la sentenza del 21 marzo con la quale la Corte ha deciso che la normativa italiana, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Secondo la Corte, sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, essa appare sproporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi.

La normativa italiana non è quindi compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva Barnier e con l’art. 56 Tfue: viene così travolto il duopolio riservato in Italia, dal 2018, a Siae e Lea (e per i 120 anni precedenti alla sola Siae).

La sentenza della Cgue chiarisce dunque l’interpretazione che il Tribunale di Roma, presso il quale il contenzioso tra Jamendo e Lea è incardinato, dovrà dare al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: tanto le Egi quanto le Ogc (oltre a Siae) possono svolgere attività di intermediazione di diritti d’autore e diritti connessi nel settore musicale.

Le parole degli avvocati

“Questa sentenza, oltre a garantire la piena libertà di scelta in capo ad autori e musicisti circa il soggetto a cui affidare l’intermediazione dei propri diritti, sancisce finalmente la piena liberalizzazione del mercato dell’intermediazione musicale, rivoluzionando il quadro normativo non solo italiano, ma europeo: vengono così eliminate posizioni monopolistiche che risultavano ormai anacronistiche rispetto alle attuali caratteristiche del mercato musicale, sempre più globale, veloce e interconnesso” ha dichiarato il partner di Cba Mattia Dalla Costa. “Ammontano a centinaia di milioni di euro gli interessi economici sottostanti alla gestione dei diritti d’autore nel campo audiovisivo in Italia ed in Europa, specie nel settore online (streaming e download) che costituisce il 65% del mercato.”

Anche il team difensivo di Lea ha espresso soddisfazione per la pronuncia della Cgue. Lea è infatti l’Ogc designato dalla società di collecting indipendente Soundreef per la gestione del suo repertorio in Italia, dato il vincolo normativo del d.lgs. n.35/2017. “A partire da domani, però, Soundreef potrebbe operare direttamente sul mercato italiano, così come altri operatori comunitari, dal momento che la Corte di Giustizia ha dichiarato la normativa italiana di recepimento, che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro, è incompatibile con il diritto dell’Unione” spiega Giovanni Maria Riccio, socio di E-lex e presidente di Lea.
“È un momento storico per il diritto d’autore in Italia e, per noi, una grande soddisfazione dopo anni di controversie legali. Ma, soprattutto, è una buona notizia per autori ed editori, che avranno finalmente la libertà di scegliere a chi affidare la gestione dei propri brani musicali” conclude Adriana Peduto, socia di E-lex.

redazione@lcpublishinggroup.it

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