Martinez&Novebaci vince in Piemonte sulla deducibilità delle polizze vita usate per accantonare il Tfm
Daniele Terranova (nella foto), partner dello studio legale associato Martinez&Novebaci, ha assistito un contribuente nel giudizio di appello contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato due sentenze della Corte di giustizia tributaria di I grado del Piemonte sulla qualificazione e la deducibilità dell’uso delle polizze vita per accantonare il Tfm (trattamento di fine mandato) dell’amministratore.
La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con due sentenze depositate il 30 gennaio 2024, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale del contribuente.
La sentenza
Il giudizio riguardava, da un lato, la deducibilità delle quote accantonate come Tfm dell’amministratore oltre i limiti previsti per il Tfr (trattamento di fine rapporto); dall’altro, il trattamento fiscale delle polizze vita, nel caso specifico polizze Unipol Sai, accese dalla società con beneficiario l’amministratore, che il fisco considerava fringe benefit. Secondo l’ufficio, infatti, le somme accantonate in una polizza vita, con la società come contraente e gli eredi dell’amministratore come beneficiari in caso di morte, sarebbero da considerarsi fringe benefit, valutazione dovuta alla mancanza di un vincolo giuridico che colleghi i premi versati alla destinazione finale del Tfm per l’amministratore.
Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso che queste polizze sarebbero invece uno strumento per erogare le somme accantonate come Tfm all’amministratore al termine del suo mandato, previa ritenuta d’acconto, al fine di tutelare ulteriormente tali somme da eventuali avvenimenti societari. Si distinguono infatti dalle polizze vita cosiddette key man perché l’assicurato non è la società, nel caso in cui perda il suo uomo chiave, ma è l’amministratore stesso e i suoi eredi, sebbene nel caso vita sarà la società come contraente ad occuparsi del riscatto della polizza e del versamento come Tfm. Considerare queste polizze come fringe benefit comporterebbe pertanto una duplice imposizione al momento della cessazione del mandato dell’amministratore, in quanto verrebbero nuovamente assoggettate ad imposizione come Tfm.
Sull’altro fronte, i giudici hanno seguito gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di dedurre le quote di Tfm, purché sia stato previsto con delibera assembleare prima dell’inizio del rapporto. Se quindi si intende utilizzare una polizza vita per l’accantonamento del Tfm, è opportuno prevedere già nello statuto la possibilità di corrispondere all’organo amministrativo un’indennità di fine mandato e, successivamente, con apposita delibera assembleare, stabilire sia l’importo sia lo specifico strumento che si vuole utilizzare per l’accantonamento.