MACCHI VINCE AL TAR MILANO CON AIMET
Il Tar Milano con sentenza n. 3061/2012 dello scorso 17 dicembre ha accolto il ricorso con cui AIMET S.r.l., attiva nella vendita di gas, ha impugnato la delibera VIS 148/10 che aveva erogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria. Questo nell’ambito dei numerosi procedimenti sanzionatori avviati all’esito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione dei coefficienti di adeguamento tariffario e correzione dei volumi stabiliti dall’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, indagine nota alla cronaca per aver interessato ben oltre 300 operatori.
Il giudice ha accolto il motivo di diritto proposto dalla società, assistita da Francesco Piron (in foto), partner dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, che ha rilevato l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto la presunta violazione sarebbe stata contestata dall’AEEG oltre il termine di 90 giorni dal suo accertamento in violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981. Il Tar Milano non ha ritenuto condivisibile la tesi pure sostenuta secondo cui ai procedimenti sanzionatori dell’Autorità non sarebbe applicabile l’art.14 della legge n.689/1981, che contiene la disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto i medesimi procedimenti sarebbero invece regolati da una normativa speciale costituita dal dpr 244/2001 (Regolamento dell’Autorità per l’Energia sui regolamenti istruttori).
“In questa sentenza, che fa seguito ad una analoga pronuncia precedente del Tar n. 6181/2008, è importante rilevare – sottolinea l’avv. Piron – che non basta constatare i fatti nella loro materialità per accertare gli estremi di una presunta violazione ma è necessaria l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, da cui l’Autorità deve far decorrere il termine della contestazione. Va inoltre sottolineato che tale termine di 90 giorni di cui all’art.14 legge 689/1981 è stato poi portato a 180 giorni con il decreto legislativo n. 93/2011 che in tal modo ha confermato la pacifica applicazione del predetto articolo ai provvedimenti sanzionatori dell’AEEG”.