MACCHI CONTRO IL GSE
Si apprende oggi dal sito del Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.A. che “l’art. 8, comma 8 del DM 5 maggio 2011 stabilisce che l’iscrizione al Registro dei grandi impianti fotovoltaici non è cedibile a terzi e che dalla specifica finalità della norma deriva anche l’incedibilità dell’impianto oggetto d’iscrizione, pena la decadenza della stessa”. Il GSE non solo non ha previsto alcun procedimento per volturare la titolarità dell’iniziativa fotovoltaica a terzi ma anzi ritiene che, proprio in ragione della suddetta previsione di cui all’articolo 8 comma 8 del D.M. 5 maggio 2011, l’impianto fotovoltaico non sia cedibile a terzi, prima di aver ottenuto il riconoscimento della tariffa incentivante. Di diversa opinione è lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi, secondo cui l’art. 8 comma 8 del Quarto Conto Energia deve essere interpretato nel senso che il divieto di cedere l’iscrizione a terzi è circoscritto alla sola iscrizione, la quale non può essere ceduta da un progetto o da un impianto fotovoltaico ad un altro. “La previsione non comporta alcun divieto di cessione a terzi del progetto o dell’impianto fotovoltaico, con conseguente modificazione del soggetto responsabile iscritto nel registro redatto dal GSE – dichiara Germana Cassar, partner del dipartimento amministrativo dello studio – anche perché una diversa interpretazione non troverebbe alcuna giustificazione in un pubblico interesse e comporterebbe un’ingiustificata lesione della libertà d’iniziativa economica, come tale non consentita dall’ordinamento. La norma, infatti, si riferisce alla sola “iscrizione”, non all’impianto fotovoltaico e il divieto riguarda l’impossibilità di “mercanteggiare” l’iscrizione di un impianto ovverosia cedere l’iscrizione da un impianto fotovoltaico ad un altro. Del resto, il GSE non ha alcun potere di fornire una propria interpretazione dell’art. 8, comma 8 del DM 5 maggio 2011, può solo applicare la legge, non certo interpretarla. La ratio – aggiunge Cassar – è proprio quella di evitare attività speculativa sulla mera iscrizione e consentire un controllo in merito alla serietà dell’iniziativa imprenditoriale. E’ lo stesso art. 10, comma 4, del Quarto Conto Energia, a prevedere espressamente la possibilità di cedere l’impianto a terzi, dandone comunicazione al GSE nei 30 giorni successivi alla registrazione dell’atto di cessione. Va anche specificato che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa, catalogate come attività economiche e soggette ai principi generali che sorreggono le iniziative economiche private. La qualificazione delle attività connesse agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile quali “libere attività di impresa” è pacifica ed è stabilita nell’articolo 1 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Inoltre, in base al principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 cost., la giurisprudenza formatasi in materia di commercio e grande distribuzione commerciale ha chiarito che “le norme comportanti restrizioni e vincoli allo svolgimento dell'attività commerciale privata devono essere interpretate, in caso di dubbio, in modo da consentire il più ampio svolgimento dell'iniziativa economica” (Cons. Stato Sez. V, 20-12-2001, n. 6309). Da ultimo, si rileva che l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e l’adesione al mercato unico hanno comportato un’ulteriore liberalizzazione dell’attività economica. In una situazione di libero mercato – conclude Cassar – nulla vieta a una società di vendere la propria azienda o ramo di azienda”.