MACCHI CON LA GRANDE DISTRIBUZIONE CONTRO LA TARES

Il contribuente che provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante ditte specializzate non è tenuto a versare la TARES. È questo il principio stabilito in una recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona nel gennaio di quest’anno (sentenza n. 14/03/2014), con la quale è stata annullata l’ingiunzione di pagamento indebitamente emessa dal concessionario dei servizi di riscossione di un Comune veronese in relazione alla TARES relativa ai primi mesi del 2012. Nell’accogliere il ricorso presentato da una società, assistita dall’avvocato Nicolò Manzini (in foto), partner dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi, proprietaria di un supermercato facente parte di una nota catena di distribuzione di prodotti alimentari, la Commissione ha confermato come non possa applicarsi la tariffa ed il relativo tributo ad un utente che di fatto non riceve alcun servizio e che abbia dimostrato di aver debitamente provveduto al conferimento a soggetti privati autorizzati dei rifiuti speciali che lo stesso ha prodotto. Il principio sancito dalla Commissione deve ritenersi applicabile in generali a tutti i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, ovverosia ai rifiuti derivanti da attività commerciali ma anche a quelli che si formano in aree produttive e magazzini in conseguenza di attività agricola, agroindustriale, industriale ed artigianale, che dovranno, quindi, andare anch’essi esenti dall’applicazione della tariffa comunale. Inoltre, il principio affermato dalla Commissione deve ritenersi applicabile anche alla “neonata” TARI, istituita dalla Legge di Stabilità 2014, che in termini sostanzialmente analoghi alle disposizioni previgenti ha confermato che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

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