Lo Statuto del Lavoro o dei Lavoratori? Saremo veramente Europei?

di Corrado Cardarello*

Sebbene il disegno di legge recentemente licenziato dal Governo Monti abbia ricevuto un’accoglienza tiepida, se non addirittura ostile per talune scelte di fondo certamente discutibili, quali quelle da ultimo adottate in tema di flessibilità in uscita,  va comunque sottolineato l’intervento in merito alla razionalizzazione ed alla ottimizzazione delle tipologie contrattuali oggi disponibili, con il dichiarato proposito di preservarne gli usi virtuosi e di limitarne quelli impropri, volti per lo più ad aggirare gli obblighi previsti per il rapporto di lavoro subordinato. L’impianto generale poggia le sue basi su una modalità di ingresso nel mondo del lavoro riconducibile alla tipologia dell’apprendistato, per poi virare verso l’instaurazione preferenziale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pur preservando la flessibilità d’uso necessaria a garantire strumenti di intervento rapidi ed efficaci per i datori di lavoro nel fronteggiare processi riorganizzativi e fluttuazioni economiche. In tale ottica va detto che il contratto a tempo determinato, tra tutti, vede un incremento del costo contributivo ed un  contrasto verso una eccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti, grazie anche ad un ampliamento dell’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro che passa a sessanta giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a sei mesi e a novanta giorni nel caso di un contratto di durata superiore. Di sicuro interesse è la possibilità che, fermi restando i limiti di durata massima dell’istituto, il primo contratto a termine possa essere stipulato senza la specificazione della causale prevista attualmente prevista dl D. Lgs. 368/2001. Discutibile a mio parere è invece la previsione di innalzare il periodo per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine da 60 a 120 giorni, giustificandosi tale novità con la necessità di dover tenere conto dei nuovi termini previsti per il rinnovo dello stesso. Va peraltro detto che sono di particolare attualità le parole di chi ha definito il diritto del lavoro quale “frontiera del diritto” e “diritto di frontiera”, ragion per cui, mai come in questo caso,  appare indispensabile attendere il testo definitivo per capire quali saranno i nuovi confini della nostra disciplina e verificare il livello di effettiva innovazione che la difficile situazione economica e sociale richiede per poter liberare risorse necessarie alla auspicata ripresa.

* Partner Quorum Legal Network

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