Lexellent vince per Ryanair la battaglia sul regime previdenziale iralndese
La Corte d’Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna e ha confermato la sentenza del tribunale civile bolognese che a settembre scorso ha riconosciuto la correttezza dell’operato di Ryanair, la compagnia aerea irlandese, la prima in Europa per numero di rotte coperte e numero di passeggeri trasportati, che aveva assoggettato al regime previdenziale irlandese i dipendenti assegnati alla base italiana.
Ryanair è stata fatta oggetto di ingiunzioni da parte dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna, per aver assunto “illegittimamente” un certo numero di lavoratori presso l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna nel periodo dal 2009 al 2012, perché non ne aveva dato la comunicazione prescritta agli enti di competenza (Centro per l’Impiego) violando così gli obblighi previsti dalla normativa previdenziale italiana. La violazione contestata, oltre alla mancata comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, era quella di non aver consegnato loro alcuni documenti fra cui il numero di matricola, necessario per l’iscrizione a INPS e INAIL.
Ryanair, rappresentata dallo studio legale Lexellent, e nello specifico dagli avvocati Sergio Barozzi (nella foto) e Sofia Bargellini, ha obiettato che «nei contratti di lavoro le parti (hanno) liberamente scelto la legge irlandese quale applicabile al rapporto e … il luogo di lavoro dei dipendenti (deve) individuarsi presso gli aeromobili .. (appartenenti) al territorio dello Stato irlandese, con la conseguente applicazione della normativa di quel paese». Il tribunale di Bologna, con la sentenza 21081, pubblicata in data 24 settembre 2015, ha dato ragione a Ryanair, ritenendo la materia disciplinata dai regolamenti europei in tema di legge previdenziale e riconoscendo, in base al Regolamento n. 1.408 del 1971 relativo «all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità», che la legge irlandese è pienamente applicabile ai rapporti di lavoro in oggetto. Dunque l’obbligo specifico di comunicazione agli enti non è stato violato. Il giudice ha dunque ritenuto implicitamente che il non obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego (che deriva dalle norme previdenziali italiane) sia legato al fatto che ai lavoratori in oggetto si applica il regime previdenziale irlandese.
Nel sostenere questa tesi il tribunale ha fatto riferimento a precedenti sentenze della Cassazione (Corte di Cassazione Sez. U, n. 9.517 del 2011 e n. 18.509 del 2009), che riconosceva come nell’ «ipotesi di lavoratori (che esplicano la loro) attività presso aeromobili, il criterio della prevalenza dell’attività lavorativa debba indurre a riconoscere che la prestazione … è svolta prevalentemente a bordo degli aeromobili … (riconoscendo) in quei casi la giurisdizione dello Stato di appartenenza degli aeromobili». La Direzione Territoriale del Lavoro ha proposto appello contro la citata sentenza chiedendone l’integrale revisione. La Corte D’Appello di Bologna, lo scorso venerdì 10 giugno 2016, ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. La decisione è di grande importanza: è la prima volta che in Italia una Corte superiore si pronuncia sulla questione del regime previdenziale applicabile ai dipendenti di Ryanair operativi su scali italiani.
La decisione si inserisce in un quadro europeo di sentenze di analogo orientamento.