Legge Pinto, a Roma l’indennizzo va al cessionario del credito anche per gli anni del cedente

di vincenzo fedele*

Con un decreto del 9 settembre 2026 la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia per un’esecuzione immobiliare iniziata nel 2007 e ancora sospesa nel 2025. Ha ritenuto la società cessionaria legittimata ad agire iure cessionis per il ritardo subito dal creditore originario, sulla base della clausola che trasferiva gli «indennizzi».

Diciotto anni dopo il pignoramento, la procedura esecutiva non è ancora conclusa. A ottenere il riconoscimento del ritardo, però, non è la banca che l’aveva avviata: è la società che ne ha acquistato il credito quasi quindici anni dopo. Con decreto del 9 settembre 2026 (r.g. V.G. n. 51671/2026), la Corte d’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare l’indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001 a una società cessionaria pro-soluto.

L’esecuzione immobiliare parte con il pignoramento notificato il 30 ottobre 2007. Nel 2012 il credito viene ceduto una prima volta e nel dicembre 2021 una seconda, pro soluto, alla ricorrente. Questa si costituisce in surroga nel marzo 2022. Nel frattempo, dal 29 febbraio 2012, la procedura è sospesa per un giudizio pregiudicante, e secondo le verifiche in cancelleria lo era ancora a novembre 2025.

La Corte distingue tre periodi e altrettanti titoli. Per gli anni del creditore originario e del primo cessionario la ricorrente agisce iure cessionis. Per il periodo successivo al suo ingresso nella procedura agisce iure proprio. Decisiva è stata la clausola dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, che trasferiva capitale, interessi, accessori, «ulteriori danni, indennizzi e quant’altro». Per la Corte sono compresi anche gli indennizzi spettanti ai sensi della legge Pinto. Richiamando Cass. n. 4277/2023, il decreto aggiunge che per le cessioni in blocco ex art. 58 TUB basta l’avviso in G.U. per categorie a provare la titolarità, se consente di individuare i rapporti senza incertezze.

Per l’esecuzione forzata il termine ragionevole è di tre anni. I periodi di sospensione non si contano (art. 2, comma 2-quater, e art. 624 c.p.c.). L’unico segmento indennizzabile è quindi quello tra il pignoramento e la sospensione: quattro anni e un mese, cioè un anno oltre il termine. Liquidati 400 euro, il minimo per anno di ritardo, più interessi e spese.

L’importo è modesto, il principio no. Il decreto conferma la tesi sviluppata dall’Avv. Vincenzo Fedele, Managing partner dello Studio Fedele & Partners, sulla cedibilità del credito Pinto nei portafogli NPE. Una volta maturata, la pretesa è un credito patrimoniale che si può trasferire (art. 1260 c.c.). Le clausole standard delle cessioni in blocco possono comprenderla anche senza citare la legge n. 89/2001. e Cass. n. 8053/2019 non ne esclude la circolazione.

Su portafogli di migliaia di posizioni incardinate in procedure lunghe, questo diventa una voce di recupero concreta.

“La durata irragionevole dei processi è un rischio patrimoniale per chi detiene crediti in procedure esecutive. Oggi è anche un’opportunità di recupero, a patto di ricostruire con rigore catena delle cessioni, periodi e sospensioni.”

*Fedele & Partners

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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