Legance vince al TAR Palermo per l’autorizzazione dell’ampliamento di un impianto eolico
Legance, con un team composto dal partner Cristina Martorana (nella foto a sinistra) e dal managing associate Lucio Di Cicco (nella foto a destra) ha difeso con successo Libeccio, società riconducibile alle società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative (Fera) e Byom (Byom) dinnanzi al TAR Sicilia – Palermo, che, accogliendo in pieno il ricorso, ha dichiarato l’inadempimento della Regione Siciliana rispetto al suo obbligo di indire la conferenza di servizi per il rilascio del Paur per autorizzare l’ampliamento dell’impianto eolico “Vento di Vino”, denominato “Vento di Vino 2” e consistente in 9 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 29,7 MW.
In particolare, la Regione Sicilia, in violazione dei termini di legge, non aveva convocato la conferenza di servizi decisoria in attesa che venisse rilasciato il parere preliminare in materia ambientale da parte della commissione tecnica specialistica ai sensi, secondo quanto sostenuto dalla Regione, di quanto previsto dal Decreto Assessorile n. 265/GAB del 15 dicembre 2021.
La decisione
A tal riguardo, il TAR Sicilia, con sentenza n. 2120/2022, ha stabilito invece che il Decreto Assessorile in questione non contiene “alcuna disposizione in contraddizione con la rigida scansione temporale prevista per legge, per lo svolgimento dei procedimenti nei quali rientra quello per cui è causa; in ogni caso è evidente che un D.A., che non costituisce neanche una legittima fonte di introduzione di norme secondarie, non potrebbe in ogni caso modificare i tempi procedimentali rigidamente previsti per legge”.
Con tale pronuncia, dunque, il TAR Sicilia ha fatto chiarezza sulla corretta interpretazione di tale regolamento regionale mettendo fine ad una prassi applicativa che stava comportando, in relazione a numerosi procedimenti autorizzativi, il mancato rispetto dei termini perentori previsti per legge con conseguenti ritardi nel rilascio dei Paur.
Con la medesima sentenza, il TAR ha altresì assegnato alla Regione Siciliana un termine di soli 10 giorni per provvedere alla convocazione della conferenza, nominando sin da subito un commissario ad acta in caso di inadempimento e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.