I legali di Gala nella vicenda e-distribuzione

Rino Caiazzo (nella foto), coadiuvato da Enrico Di Tomaso, dello studio Caiazzo Donnini Pappalardo & associati, insieme a Federico Tedeschini, coadiuvato da Grazia Gaspari, hanno difeso davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la società Gala (e Rino Caiazzo anche Aiget – Associazione italiana di grossisti di energia e trader) nel ricorso proposto dalla società e-distribuzione avverso la sentenza n. 5620/2017 del Consiglio di Stato che aveva confermato l’annullamento della delibera 268/2015/R/eel relativa al “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio” dell’Autorità per l’energia elettrica (Arera).

Parte di tale delibera imponeva ai traders di fornire ai distributori garanzie anche per il pagamento degli oneri di sistema, benchè non riscossi dal cliente finale: la Suprema Corte ha annullato tale provvedimento in quanto si tratta di oneri che la legge primaria pone esclusivamente a carico dei clienti finali parametrandoli ai loro consumi, affermando anche che Arera non ha il potere di etero-integrare i contratti tra distributori e traders quanto ad adempimenti ed oneri che la legge pone a carico di terzi (quindi estranei al contratto di trasporto e le relative prestazioni caratteristiche).

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

A rettifica di quanto sopra, si precisa che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per ragioni di natura prettamente processuale il ricorso presentato da e-distribuzione per motivi di giurisdizione, cui ha aderito ARERA, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5620/2017 in tema di oneri generali di sistema.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo, la Suprema Corte non ha annullato la Delibera di ARERA 268/2015 CADE e non ha deciso nel merito alcuna delle questioni sottese alla tematica oggetto del noto contenzioso, essendosi limitata a rilevare che i motivi di ricorso lamentano nei fatti error in iudicando non censurabile in Cassazione.
Inoltre, l’ordinanza ha riconosciuto che il Consiglio di Stato non ha né posto in dubbio il principio di autonomia contrattuale nei rapporti interprivatistici tra le parti né ha negato la sussistenza di tutela avanti al Giudice ordinario, riconoscendo altresì ad ARERA il potere di eterointegrazione dei contratti intercorrenti tra le parti.

redazione@lcpublishinggroup.it

Scrivi un Commento

SHARE