L&B Partners vince al CdS in materia di incentivi per impianti di energia elettrica da biomassa

Con sentenza n. 10537/2024, il Consiglio di Stato (sezione seconda) ha respinto l’appello presentato dal soggetto gestore, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n.7565/2018, di accoglimento del ricorso promosso da una società titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica, quest’ultima assistita con successo dall’avvocato Bartolo Cozzoli (in foto), partner del dipartimento di diritto amministrativo di L&B Partners Avvocati Associati.

Con la sentenza di primo grado, il Collegio capitolino – accogliendo le difese della ricorrente – aveva sottolineato come una minima contaminazione («irrisoria e irrilevante») non possa pregiudicare, nel complesso, la classificazione del materiale portato a combustione come biomassa da filiera vergine. In tal senso il giudice di prime cure aveva ritenuto fondato il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati e riguardanti la sospensione e la decadenza degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di un impianto, alimentato a biomassa, sito nella Provincia di Pavia.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello del soggetto gestore e confermare la correttezza della sentenza del TAR Lazio ha evidenziato come «nella definizione di biomassa la normativa ambientale contempli anche determinate tipologie di rifiuto» la cui definizione è quella riportata all’art. 183 c. 1 lett. a del D.Lgs. 152/2006 e che «pertanto è possibile affermare che il legislatore “lato sensu” ammette la possibilità che nella biomassa vi possano essere materie dal diverso status giuridico, ossia prodotti e rifiuti che provvede ad annoverare». La stessa sentenza del Consiglio di Stato dispiega anche la sua portata chiarificatrice e innovativa laddove così statuisce: «La circostanza che fossero visibili elementi contaminanti ben poteva essere riconducibile ad una minima percentuale di impurità, inevitabile in un complesso processo di produzione, raccolta e trasporto della biomassa, rispetto la quale deve essere previsto un seppur minimo margine di tolleranza, in relazione a contaminazioni da intemperie (vento), residui di precedenti operazioni all’interno dei camion di trasporto (e considerato, peraltro, che l’autorizzazione aveva ammesso anche scarti e sottoprodotti agricoli e forestali)».

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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