La dura vita del tpf in Italia e le sue possibili evoluzioni
Il third party funding (tpf) non decolla nel sistema italiano, ma all’orizzonte si affacciano nuove forme di gestione del contenzioso. Il tpf è lo strumento attraverso il quale un soggetto “terzo” – fondo, istituto di credito o altro ente – sceglie di finanziare le spese di una causa, in cambio di una fetta degli “utili” in caso di vittoria finale nel processo.
Della sua storia e prospettive, con sguardo particolare al nostro Paese, se ne è parlato al webinar “Third party funding e altri strumenti di gestione del contenzioso”, organizzato dal Centro Studi Tpf, in collaborazione con LCA Studio legale. Il dibattito, moderato da Antonella Alfani, avvocata e segretaria del Centro Studi, ha messo in luce come questo strumento – sempre più diffuso nei sistemi anglosassoni – trovi da noi ancora diverse resistenze. Al tempo stesso però si intravedono nuove soluzioni che prevedono l’intervento di un finanziatore terzo.
VIRTÙ E LIMITI DEL TPF IN ITALIA
È toccato a Gian Paolo Coppola illustrare virtù e limiti del third party funding. L’avvocato di LCA ha evidenziato come i punti di forza del tpf – che permette di finanziare cause in aree complesse e con importi elevati – si scontrino con i caratteri del nostro processo. I tempi processuali lunghi e soprattutto incerti, così come l’assenza di una vera e propria class action di stampo anglosassone rendono difficilmente appetibile per un soggetto terzo il ricorso al tpf.
Tuttavia, per Coppola è in atto un’evoluzione: «Il tpf sta cercando di affermarsi sempre più come strumento di corporate finance. Per le aziende è un modo per strutturare in maniera diversa i propri impegni finanziari. Per gli uffici legali con budget ristretti, si tratta di uno strumento ulteriore di gestione delle spese legali. Ma anche gli studi legali più strutturati possono farvi ricorso per finanziare le diverse attività». Si citano alcuni dati, come il numero dei funders: negli Usa i fondi operativi sono 46, in Ue sono 45 e il loro numero è in crescita. Nel concludere il suo intervento, Coppola si dice “non così ottimista”: «Non ci sarà una rivoluzione, ma di sicuro ci sarà un impatto di qualche tipo. Vedremo in che modo il tpf si riuscirà a sviluppare».
LA DIVULGAZIONE DEL TPF NELL’ARBITRATO
A Luciano Castelli, avvocato di LCA, il compito di introdurre il tema dell’utilizzo del tpf negli arbitrati, con un focus sui doveri di disclosure di un accordo di finanziamento, alla luce dei principi di imparzialità e indipendenza che devono caratterizzare i rapporti tra parti e arbitri. Nei diversi sistemi, la prassi generale è il dovere di dichiarare l’esistenza di un finanziamento e l’identità del finanziatore, ma non il contenuto del contratto di tpf. Il third party funding ha un peso specifico nello sviluppo e anche nella conclusione di una causa o arbitrato. «Il fatto che esista un accordo di tpf – sottolinea Castelli – significa che un soggetto terzo e specializzato ha valutato che le chance di successo sono pari almeno al 60-70 percento e pertanto ha deciso di finanziare la causa».
TPF ALLEATO DEL LEGALE IN HOUSE
Per Stefano Brogelli, legal e compliance director di Axpo Italia, «è fondamentale conoscere lo strumento del tpf e capire come funziona, sia in chiave di attacco che di difesa». Brogelli espone il punto di vista del legale in house: «Un direttore affari legali ha in genere la possibilità di scegliere se e quando far causa, ma ci sono situazioni in cui queste decisioni, per gli importi più elevati, scalano fino al board. In quella sede non tutti sono disponibili ad accogliere con entusiasmo la prospettiva di un contenzioso. Perciò la presenza di un eventuale tpf può essere determinante». Solitamente, spiega Brogelli, lo studio delle probabilità di successo viene fatto dagli in house insieme ad avvocati esterni, ma poi la responsabilità di portare il “prospetto” al board è tutta del legale interno: «Avere dalla propria un funder che decidesse di finanziare la causa, può far sentire l’impresa un po’ più “blindata”».
VISTO DAL FUNDER: GLI SVILUPPI POSSIBILI
Sul tavolo anche il punto di vista del funder. Oliver Novick, di Equity&Claims Italia, in passato coinvolto in uno dei principali litigation fund, sta cercando di far crescere il tpf anche nel nostro Paese. Con risultati a suo dire non così soddisfacenti: «In Italia non si è sviluppato nel modo che speravo». Eppure, Novick intravede un cambiamento notevole nel settore: «Si stanno sviluppando forme di monetizzazione dei diritti in cause o arbitrati già in corso. È un settore di interesse per l’investitore perché risolve o limita i problemi del tpf, dove c’è qualcuno con i soldi da una parte e un legale o un imprenditore che senza finanziamento non possono proporre una causa. Ma nelle fasi preliminari mancano ancora tante informazioni: cosa dirà il giudice? E con quali tempistiche? Nel nuovo settore – spiega Novick – si parla di cause già avviate. Il livello di informazione avanzato dà la possibilità all’investitore di valutare i rischi in maniera più chiara».
Altre evoluzioni in atto illustrate da Novick consistono nel mettere a contratto un “portafoglio di cause”, o la monetizzazione di singoli contratti, come nei casi di rapporti con enti pubblici per il rimborso delle accise: «Un investitore ha interesse a comprare questi diritti e subentrare nella causa. Credo che sia un modello che si svilupperà anche in Italia». «In ultimo – conclude Novick – nei casi di lodo arbitrale o di appello c’è un periodo di attesa, che può essere di un anno o più, prima di incassare i soldi. Ci sono investitori che comprano questi diritti con uno “sconto” e vanno avanti al posto della parte».