La Consulta limita l’estensione del Codice Antimafia nelle esecuzioni immobiliari. Il ruolo di i-law

La Corte costituzionale ridisegna i confini tra giustizia civile e penale nelle procedure esecutive. Con la sentenza n. 126, depositata il 16 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 104-bis, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale nella parte in cui estendeva automaticamente alle esecuzioni individuali la disciplina del Codice Antimafia prevista per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La decisione nasce da una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Pavia, nella quale uno dei creditori, una società cessionaria di crediti bancari ipotecari, è stato assistito dallo studio i-law. La vicenda, relativa al rapporto tra pignoramento immobiliare e successivo sequestro preventivo, ha dato origine a un rinvio pregiudiziale alla Cassazione e, successivamente, alla questione di legittimità costituzionale.

Davanti alla Suprema Corte il creditore è stato assistito dagli avvocati Davide Sarina e Stefano Menghini, senior partner dello studio, con Giangiacomo Ciceri, director, e Andrea Siena, senior legal advisor.

Accogliendo le argomentazioni sostenute dalla difesa, la Consulta ha affermato che una disciplina concepita per il contrasto alla criminalità organizzata non può essere estesa indistintamente ai sequestri preventivi ordinari, poiché comporta un sacrificio sproporzionato dei diritti dei creditori estranei al reato. La Corte ha quindi ribadito che, nel concorso tra creditori in sede esecutiva, continuano a trovare applicazione le ordinarie regole civilistiche fondate sull’anteriorità delle formalità pubblicitarie.

La pronuncia rappresenta un passaggio di rilievo per il diritto delle esecuzioni, con effetti destinati a incidere sulla tutela dei creditori, sulla certezza delle procedure esecutive e sul coordinamento tra giurisdizione civile e penale.

Axel Indigo

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