No all’imposta ipotecaria con la transazione fiscale. PwC TLS vince in Sicilia per KSM
La Corte della giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha stabilito che non è soggetta all’imposta ipotecaria e catastale l’iscrizione di ipoteca costituita a favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, allo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni nascenti da transazioni fiscali e previdenziali stipulate con tali enti. La vicenda ha riguardato il gruppo KSM, che, nell’ambito di una ristrutturazione dei debiti, aveva stipulato con le Entrate e con l’Inps una transazione fiscale e una transazione previdenziale relative a debiti per oltre cento milioni di euro, prevedendone una falcidia e una dilazione di pagamento di pagamento di ventidue anni, a fronte della quale tali enti creditori avevano chiesto la costituzione di una garanzia, per assicurarne il pagamento nonostante la dilazione particolarmente ampia.
Il gruppo KSM è stato assistito da PwC TLS, con l’of counsel Giulio Andreani (nella foto) e la senior manager Valeria Andreani, congiuntamente all’avvocato Angelo Cuva di Palermo.
La difesa della società ha fatto leva sul disposto della legge che disciplina le imposte ipotecarie e catastali, la quale esclude l’assoggettamento a tali tributi delle iscrizioni ipotecarie eseguite nell’interesse dello Stato e non vi è dubbio che quando l’ipoteca garantisce il credito erariale è costituita nell’interesse dello Stato. Secondo controparte, invece, l’Agenzia delle Entrate non sarebbe da considerare parte dello Stato e quindi tale esclusione non opererebbe quando la garanzia è costituita a presidio di un suo credito. In senso opposto si sono tuttavia espressi i giudici siciliani, i quali, accogliendo la tesi difensiva, hanno stabilito che non possono sussistere dubbi sul fatto che l’Agenzia delle Entrate debba considerarsi amministrazione dello Stato, in quanto sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti.