Ilva, Tar conferma la chiusura: “Rischio per la salute”. Lo studio Marini con il Comune di Taranto

Con sentenza pubblicata questa mattina il Tar Puglia, sede di Lecce, ha respinto i ricorsi proposti da Ilva in amministrazione straordinaria e Arcelor Mittal Italia avverso l’ordinanza del sindaco di Taranto, adottata a febbraio dell’anno 2020, che aveva di fatto disposto la chiusura degli impianti. Il provvedimento era motivato sulla base dei plurimi e persistenti fenomeni emissivi e del rischio sanitario in atto, e ha fatto applicazione del principio di precauzione di derivazione euro-unitaria, ordinando ai responsabili dello stabilimento siderurgico di individuare e risolvere le criticità riscontrate, pena la fermata degli impianti.

Il Tar ha condiviso integralmente le preoccupazioni del Comune, evidenziando come l’ordinanza sindacale è legittimamente “volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in atmosfera in grado di determinare grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in considerazione dell’elevato allarme sociale che siffatti episodi emissivi determinano in una popolazione già assolutamente provata”.
I numerosi episodi anomali riscontrati sullo stabilimento, e confermati dall’attività istruttoria compiuta nel corso del giudizio, che ha coinvolto tutte le Autorità pubbliche competenti (Ministero dell’Ambiente, ISRA, ARPA, ARESS Puglia), hanno consentito di dimostrare “la piena sussistenza, nella fattispecie in esame, del presupposto grave pericolo per la salute e per la vita dei cittadini, che – nel caso della città di Taranto deve ritenersi immanente e permanente”. Ancora, il Collegio ha valorizzato il fatto che le criticità e anomalie riscontrate dal Comune, rispetto alle quali è mancata la doverosa collaborazione con i gestori dello stabilimento, “possono ritenersi risolte solo in minima parte e che, viceversa, permangono astrattamente le condizioni di rischio del ripetersi di siffatti gravi accadimenti emissivi, i quali del resto non possono certo dirsi episodici, casuali e isolati”.

Il Tar inoltre, ancora condividendo le difese del Comune, non ha mancato di sottolineare il fatto che alcuni inquinanti scientificamente provati come nocivi e direttamente collegati alla produzione dello stabilimento siderurgico non sono monitorati all’interno dell’AIA, nonostante i ripetuti solleciti in questo senso da parte delle Autorità preposte alla tutela dei profili sanitari. Di conseguenza, si è ritenuto doveroso “stigmatizzare il fatto che a distanza di oltre un anno e mezzo dalle richieste di prevedere il monitoraggio di sostanze come naftalene e particolato PM10 e PM2,5 il relativo procedimento non sia stato ancora concluso e che il Ministero ne abbia ulteriormente differito la conclusione, consentendo nel frattempo la prosecuzione dell’attività”. A fronte di questa situazione, i giudici amministrativi hanno confermato la piena legittimazione del sindaco ad attivarsi con poteri contingibili e urgenti per far fronte a eventi “sintomatici di un incombente pericolo di reiterazione dei fenomeni emissivi”, ricordando che lo Stato italiano è già stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio con specifico riferimento alle emissioni industriali dell’ILVA e al danno sanitario della popolazione residente nell’area di Taranto.

Infine il Collegio ha riconosciuto che il Sindaco di Taranto “ha esercitato ogni iniziativa utile al fine di sollecitare un intervento di riesame dell’AIA, sulla base di qualificati pareri e relazioni ambientali e sanitarie, senza sortire tempestivi risultati”, concludendo che, ormai, il ragionevole bilanciamento tra attività produttiva e tutela della salute “risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali”.

Il prof. Francesco Saverio Marini dello studio legale Marini e Corea ha difeso il Comune di Taranto nel procedimento.

redazione@lcpublishinggroup.it

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