Il Senato approva la riforma del processo civile – VIDEO E SCHEDA
Cambia il processo civile. La riforma della giustizia italiana è la prima vera sfida istituzionale del governo Draghi, dato che da questa passa inevitabilmente il successo del PNRR, e la procedura civile ne costituisce il primo importante oggetto.
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Vediamo le novità, suddivisibili in quattro grandi gruppi: procedurali; ADR (risoluzione alternativa delle controversie); strutturali; misure in tema di lavoro.
SNELLIMENTO E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE
Sono interventi tesi ad efficientare o velocizzare i processi scandendo diversamente le diverse fasi che li compongono.
– La prima udienza, preceduta da un giro di memorie, riguarderà da subito l’oggetto della controversia (e non più soli aspetti formali o burocratici). All’udienza le parti dovranno presentarsi personalmente per il tentativo di conciliazione, e della eventuale mancata comparizione il giudice potrà tener conto in sede di valutazione delle prove. Al termine, il giudice stila calendario del processo e valuta le richieste istruttorie: l’udienza di assunzione delle prove viene fissata entro 90 giorni.
– Il giudice potrà pronunciare ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto delle pretese delle parti. Potrà avvenire sono in materia di diritti disponibili (generalmente, quelli di carattere strettamente privatistico, come la proprietà), e con alcuni requisiti ulteriori: l’accoglimento provvisorio dovrà essere richiesto espressamente dalla parte interessata e avere ad oggetto pretese in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese sono manifestamente infondate. Il rigetto provvisorio potrà invece essere pronunciato dopo la prima udienza in merito a domande manifestamente infondate o mancanti dei necessari requisiti formali.
Queste ordinanze provvisorie non potranno formare giudicato e rimarranno impugnabili.
– Il giudice potrà dichiarare manifestamente infondati tentativi di impugnazione che non hanno possibilità di essere accolti. Sentenze di questo tipo potranno avere una motivazione più breve e potranno rinviare a precedenti conformi.
– All’inverso, in caso di impugnazioni che, secondo la prognosi del giudice, sono manifestamente fondate, quest’ultimo potrà sospendere l’esecutività della sentenza impugnata se la sua esecuzione rischia di arrecare “gravi e irreparabili pregiudizi” (l’insolvenza di una delle parti sarà considerata come uno di questi).
– Il giudice potrà in via via preventiva, e dopo contraddittorio tra le parti, chiedere direttamente alla Cassazione, con ordinanza, di fissare il principio di diritto sulla base del quale decidere la controversia. Questa possibilità sarà garantita sulle questioni di diritto, di importanza rilevante e non ancora affrontate dalla Suprema Corte, che presentano gravi difficoltà interpretative e suscettibili di ricorrere in numerose controversie. La decisione avviene in pubblica udienza, con requisitoria del pm e possibilità per le parti di presentare memorie.
– In sede di esecuzione, il debitore potrà evitare l’espropriazione immobiliare provvedendo egli stesso a vendere il bene pignorato, a un prezzo non inferiore a quello della perizia di stima. Dovrà, a tal fine, chiedere l’autorizzazione preventiva del giudice, allegando l’offerta di acquisto irrevocabile valevole per 120 giorni e la cauzione di almeno un decimo del prezzo.
ADR, ALLARGAMENTO DEI MARGINI E INCENTIVI FISCALI
– Si allargano le materie oggetto di tentativo obbligatorio di mediazione preventiva. Le new entry: contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura. Per soddisfare la condizione di procedibilità basterà un solo incontro davanti al mediatore, con le parti assistite da un difensore. Anche l’amministratore di condominio potrà attivare o prender parte a procedimenti di mediazione in materia condominiale; l’eventuale accordo dovrà poi essere approvato dall’assemblea
-Nessuna imposta di registro sugli accordi raggiunti in sede di mediazione fino a valore di 100mila euro. Nuovo e semplificato credito d’imposta a favore delle parti che raggiungono l’accordo: a coprire sia le indennità da corrispondere ai soggetti che gestiscono la procedura (mediatori e avvocati), sia il contributo unificato versato dalle parti.
– Il gratuito patrocinio sarà disponibile anche per le procedure di mediazione e negoziazione assistita.
– Per gli avvocati che decidono di far ricorso all’istruttoria stragiudiziale è stata prevista una maggiorazione del compenso non inferiore al 20%.
INTERVENTI STRUTTURALI: UFFICIO DEL PROCESSO E PROCESSI TELEMATICI
– 8mila giuristi, assunti a tempo determinato, andranno a formare l’Ufficio del processo, che avrà il compito di supportare i magistrati nelle attività propedeutiche alla decisione e nell’organizzazione del lavoro finalizzata all’abbattimento degli arretrati.
– Il giudice potrà, d’accordo con le parti, disporre lo svolgimento del processo telematico tramite il deposito di note contenenti istanze e conclusioni. Requisito di questa possibilità è che non si richieda la presenza di soggetti ulteriori rispetto a parti, difensori, pm e giudice (e relativi ausiliari).
LAVORO TRA PRIORITÀ E NEGOZIAZIONE
-In materia di lavoro, le cause di licenziamento con domande di reintegra nel posto di lavoro dovranno essere trattate in via prioritaria.
-La negoziazione assistita sarà applicabile anche alla controversie di lavoro, e le parti potranno farsi assistere, oltre che dagli avvocati, dai consulenti del lavoro.