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IA, la riforma forense ha preso un buco (forse)

di nicola di molfetta

C’è un paradosso apparente nella neonata riforma dell’ordinamento forense. La legge ridisegna il perimetro della professione, interviene sull’organizzazione degli studi, sulla formazione, sull’accesso, sulle società tra avvocati e persino sulla definizione delle attività riservate. Eppure, rischia di nascere già vecchia.

Infatti, il testo della legge delega non fa alcun riferimento all’intelligenza artificiale. Nel gergo dei giornali si direbbe che abbia preso un buco, ovvero ha mancato la notizia principale, quella che avrebbe fatto il titolo. L’IA non viene nominata. Non viene affrontata direttamente né come strumento di lavoro dell’avvocato né come possibile nuovo soggetto capace di produrre servizi che fino a ieri avremmo definito inequivocabilmente “legali”.

L’assenza colpisce soprattutto per il momento storico in cui arriva la riforma. L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia della quale si discute in prospettiva. È già dentro gli studi, nelle direzioni legali, nelle attività di ricerca, revisione documentale, drafting e due diligence. E proprio mentre il legislatore italiano ridisegna la professione senza nominarla, alcuni dei protagonisti dell’industria mondiale dell’AI stanno chiedendo maggiore prudenza.

Dario Amodei di Anthropic ha invocato un rallentamento nello sviluppo dei modelli più avanzati. Sam Altman di OpenAI, Demis Hassabis di Google DeepMind ed Elon Musk hanno espresso sostegno, con accenti diversi, alla necessità di aumentare le salvaguardie e governare meglio la corsa verso sistemi sempre più potenti.

Il punto non è sposare gli scenari più catastrofisti. Su probabilità e tempi dei rischi estremi non esiste consenso scientifico. Il punto è un altro: se persino chi costruisce queste tecnologie sostiene che la loro evoluzione sta correndo più velocemente della nostra capacità di governarle, può una riforma destinata a disciplinare l’avvocatura dei prossimi anni permettersi di non affrontarle?

Qualcosa, tuttavia, nel testo potrebbe trasformarsi indirettamente in una barriera.

È la riserva professionale. La delega attribuisce agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in una serie di procedimenti e stabilisce che, salvo le competenze riconosciute ad altre professioni regolamentate, la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, quando svolta in maniera continuativa, sistematica e organizzata, siano di competenza degli avvocati.

Una disposizione pensata per delimitare il campo della professione potrebbe così assumere un significato completamente nuovo nell’era dell’AI.

Perché cosa accade quando non è una persona non iscritta all’albo a offrire consulenza, ma una piattaforma? Quando un sistema è in grado di analizzare il problema di un cliente, individuare la normativa, interrogare la giurisprudenza, predisporre un contratto e suggerire una strategia? Dove finisce il software e dove comincia la prestazione professionale?

La riforma riafferma inoltre la personalità dell’incarico e la responsabilità dell’avvocato. Anche questo potrebbe diventare un principio decisivo: la tecnologia può assistere il professionista, ma la prestazione resta riconducibile a una persona che ne risponde.

È un argine importante soprattutto per gli assistiti. Significa, almeno in prospettiva, evitare che la disintermediazione tecnologica trasformi la consulenza legale in un servizio privo di un soggetto professionalmente responsabile, sottoposto a regole deontologiche, obblighi di riservatezza e controlli ordinistici.

Ma quanto potrà reggere questo argine?

È questa la domanda che la riforma lascia aperta. Perché il confine tra strumento tecnologico e prestazione professionale diventerà sempre più difficile da tracciare man mano che gli agenti AI acquisiranno autonomia. E una norma costruita intorno alla distinzione tradizionale tra avvocato e non avvocato potrebbe trovarsi presto davanti a qualcosa che non appartiene pienamente a nessuna delle due categorie.

Ora saranno i decreti attuativi a dare sostanza alla delega. È probabilmente lì che esiste ancora lo spazio per affrontare il problema. Altrimenti il rischio è singolare: avere finalmente una nuova legge professionale costruita per proteggere l’avvocatura del futuro scritta guardando soprattutto all’avvocatura del passato.

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nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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