GSE e titoli autorizzativi, Sticchi Damiani vince per Mario srl al CdS

Con sentenza n. 2669/2022, il Consiglio di Stato, confermando l’annullamento di un provvedimento di diniego di qualifica IAFR adottato nei confronti della società Mario srl, assistita da Andrea Sticchi Damiani (ASD Studio Legale Sticchi Damiani, nella foto), Ernesto Sticchi Damiani e da Francesco Saverio Marini, è nuovamente tornato a pronunciarsi sul tema della insindacabilità dei titoli edilizi e/o abilitativi da parte del GSE, confermando l’orientamento inaugurato con la nota sentenza n. 2859/2018.

Più nel dettaglio, con la pronuncia in oggetto, il Consiglio di Stato, nel rigettare l’istanza di rimessione all’Adunanza plenaria formulata dal GSE al fine di superare l’orientamento inaugurato con la citata sentenza n. 2859/2018, ha ribadito che il GSE non può sindacare i titoli autorizzativi rilasciati da enti locali, consolidando il principio secondo cui il controllo da questi operato in sede di ammissione ai regimi incentivanti, riveste carattere meramente formale, ossia limitato alla mera verifica dell’esistenza del titolo. Diversamente, infatti, secondo il Consiglio di Stato “il GSE verrebbe a configurarsi come una sorta di amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l’ammissione alle tariffe incentivanti”; ciò che non può ammettersi, sia per la mancanza di una espressa norma di legge che a ciò lo abiliti, ma anche poiché, in tal modo, sarebbe riconosciuto al GSE “per implicito, il potere di mettere in discussione atti ormai inoppugnabili, anche in questo caso senza una norma di legge che lo autorizzi a far ciò”. In quest’ottica, al più, secondo la prospettiva assunta dal giudice amministrativo, residuerebbe in capo al GSE, al pari di ogni altro soggetto dell’ordinamento, la legittimazione ad impugnare i titoli abilitativi ottenuti dagli operatori entro l’ordinario termine decadenziale, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi.

La pronuncia, consolidando gli approdi giurisprudenziali già raggiunti, fissa un ulteriore punto fermo nella disciplina di settore ed assume una chiara valenza sistemica, funzionale sia a rassicurare gli operatori sia a conferire maggiore stabilità al mercato secondario.

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