Gpd vince per Aica al Tar Lazio: confermati i criteri Agcom per i rapporti tra imprese alberghiere e agenzie di collecting

Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso di Liberi Editori Autori (Lea) contro la delibera 96/24/CONS dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) con cui Lea era stata diffidata per la violazione dell’art. 22, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 35/2017 (“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”).

Nello specifico, a Lea era stato contestato di non aver fornito all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Aica) elementi sufficienti a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle tariffe proposte da Lea per gli accordi di licenza relativi allo sfruttamento del proprio repertorio musicale a partire dal luglio 2022.

Aica è stata rappresentata in giudizio dallo studio Gpd con il founding partner Andrea Gemma (nella foto) insieme ad Alessia Salamone e Beatrice Nobili. “Questa sentenza crea un precedente significativo nel mercato liberalizzato del diritto d’autore,” ha affermato l’avvocato Gemma. “Agcom, infatti, ha correttamente stabilito principi coerenti con il quadro euro unitario nel senso della effettività, rappresentatività e correttezza, che devono guidare le collecting agency nella negoziazione delle tariffe con gli utilizzatori.”

La pronuncia

I giudici del Tar Lazio, nella sentenza n. 19638 del 2024, hanno confermato l’accertamento da parte di Agcom della violazione e la correttezza, la logicità e la razionalità dei criteri indicati dall’Agcom nella delibera impugnata (l’effettivo utilizzo del repertorio calcolato rispetto ai broadcaster, o, in alternativa, il fatturato incassato nel settore dell’emittenza radiotelevisiva) che ancorano, dunque, la determinazione delle tariffe all’effettiva rappresentatività degli enti.

Il Tar ha confermato inoltre la legittimazione di Aica, in qualità di associazione di categoria, a trattare con gli organismi di gestione collettiva (come Lea) sulla considerazione che “l’obbligo di seguire i principi di buona fede nello scambio di informazioni, equità e non discriminazione, semplicità e chiarezza di cui all’art. 22 d.lgs. cit. deve essere riferito anche alle trattative tra gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di categoria, posto che gli accordi sottoscritti dalle singole strutture andranno conformarsi alle condizioni pattuite dall’associazione di categoria con l’organismo di gestione collettiva.”

redazione@lcpublishinggroup.it

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