Gpa sulla Tariffa omnicomprensiva al Tar Lombardia

Il Tar di Lombardia con sentenza 2975/2014 ha stabilito, per gli impianti a biomasse e biogas non superiori a 1 MW, che non debba essere effettuata nessuna decurtazione degli assorbimenti dovuti ai servizi ausiliari di centrale.

La sentenza emessa dal Tar è avvenuta a favore di un’impresa assistita dagli avvocati Mario Bucello (nella foto) e Nicola Bassi dello studio GPA-GiusPubblicisti Associati, e dall’avvocato Simonetta Mollica, che, in esito ad una attività di controllo, si era vista chiedere dal GSE (Gestore Servizi Energetici) la restituzione dell’incentivazione già riconosciuta per gli anni 2009-2012, perché calcolata senza tener conto delle utenze ausiliare alimentate da una fornitura in solo prelievo.
I giudici del Tar Lombardia hanno rilevato che l’assetto normativo del regime incentivante della tariffa omnicomprensiva prevede semplicemente (a differenza di quanto accade per il sistema dei CV) che la “produzione immessa nel sistema elettrico” abbia diritto alla tariffa, “senza alcun riferimento alla produzione netta dell’impianto”.

In altri termini, mentre nelle ipotesi in cui l’incentivo viene rapportato alla produzione netta insorgono le ben note complicazioni sui metodi di misurazione, nei casi in cui l’incentivo si rapporta alla sola produzione, senza ulteriori qualificazioni, quella che conta è la produzione immessa in rete.

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