Gli studi ArbLit, Lenz & Staehelin e Klc in un arbitrato da 8 miliardi al fianco di Thyssenkrupp
Con un lodo parziale, il Collegio Arbitrale – Juan Fernández-Armesto, Bernhard Meyer and Thomas Webster – ha rigettato integralmente le domande di risarcimento danni per un valore totale di circa 8 miliardi di dollari avanzate dalla Grecia nei confronti di thyssenkrupp, accogliendo invece parzialmente quelle promosse dallo Stato nei confronti di altre due convenute.
Il team di ArbLit che ha assistito thyssenkrupp è composto dai soci Luca G. Radicati di Brozolo e Fabio Santacroce, e dalla senior associate Ieva Baumane. Il collegio difensivo che ha difeso thyssenkrupp includeva anche i professionisti dello studio legale svizzero Lenz & Staehelin (che ha agito con il partner Harold Frey e il counsel Martin Aebi) e di quello greco KLC Law Firm.
La vertenza traeva origine da un articolato contratto per la realizzazione e l’ammodernamento di sottomarini destinati alla Marina Militare greca concluso più di un decennio fa tra la Grecia (in qualità di committente), l’appaltatore e thyssenkrupp (in qualità di progettista e, al tempo, azionista di controllo dell’appaltatore). Lo Stato greco lamentava il mancato completamento di tali lavorazioni per cause asseritamente attribuibili alle sue controparti ed all’attuale azionista di controllo dell’appaltatore.
L’arbitrato ha generato ampio clamore mediatico in Grecia per i suoi risvolti politici. Infatti, durante il procedimento, sono comparsi di fronte al Collegio Arbitrale in qualità di testimoni ben tre ex ministri del governo greco in carica al tempo della conclusione del contratto che avevano attivamente partecipato alla sua negoziazione, nonché svariati alti ufficiali della Marina Militare greca altresì coinvolti nei fatti di causa.
Con il lodo parziale, il Collegio Arbitrale ha respinto le molteplici argomentazioni avanzate dalla Grecia a sostegno delle proprie domande nei confronti di thyssenkrupp, statuendo, tra le altre cose, che il gruppo tedesco ha puntualmente adempiuto le proprie obbligazioni ai sensi del contratto e non può essere ritenuto responsabile per l’asserito inadempimento di altri (ciò in quanto thyssenkrupp non aveva prestato alcuna garanzia contrattuale in merito, né aveva indotto l’inadempimento di quest’ultima).