Gli azionisti di Popolare di Vicenza vincono in Cassazione sul regolamento di giurisdizione

Un gruppo di azionisti di Popolare di Vicenza, assistiti dall’avvocato Mario Azzarita (nella foto) dello studio legale Sat di Padova ha ottenuto in questi giorni un importante provvedimento favorevole della Corte di Cassazione nei processi promossi contro Banca d’Italia e Consob per omessa vigilanza sulla banca vicentina.

Banca d’Italia aveva infatti rifiutato la giurisdizione dei tribunali veneti di Venezia, Padova e Vicenza per le cause promosse dai risparmiatori, rivolgendosi alla Corte di Cassazione affinchè dichiarasse la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a decidere su ogni questione riguardante le sue eventuali responsabilità.

L’accoglimento delle richieste di Banca d’Italia, si legge in una nota, avrebbe comportato un notevole rallentamento dei processi e soprattutto uno spostamento delle decisioni riguardanti le banche venete dai Tribunali del territorio in cui gli istituti materialmente operavano. Complessa sarebbe stata anche l’istruttoria in sede amministrativa.

La Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto che ora vale per tutti i risparmiatori danneggiati in seguito all’acquisto di azioni Popolare di Vicenza: “sulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza, (Banca d’Italia e Consob), per i danni conseguenti a mancata, ritardata o inadeguata vigilanza, nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione dei poteri amministrativi, ma di comportamenti doverosi a loro favore, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento delle attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del neminem laedere”.

I soggetti interessati dalla decisione sono sia gli investitori che hanno perduto denaro proprio investendo in azioni BPVI, sia azionisti finanziati per acquistare le azioni.

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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