Gli advisor nell’omologa della ristrutturazione e transazione fiscale di SEGI

Con decreto del 4 maggio 2023, pubblicato il 9 maggio 2023, il Tribunale di Roma ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti di SEGI – Società edilizia gestioni immobiliari in liquidazione, società immobiliare orientata a soddisfare le esigenze di edilizia abitativa nel comune di Roma.

L’accordo, ex art. 182-bis legge fallimentare, contempla anche una proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter legge fallimentare, ed era stato presentato da SEGI in data 16 maggio 2022. Il collegio del Tribunale di Roma è stato composto dai giudici Antonino La Malfa, Angela Coluccio e Francesco Cottone, con Virginia Perazzoli nel ruolo di commissario giudiziale.

Gli advisor

SEGI è stata assistita dallo studio legale DLA Piper, che ha operato attraverso un team coordinato dai partner Gabriele Arcuri (nella foto al centro) e Alberto Angeloni (nella foto a sinistra), per gli aspetti di strutturazione dell’operazione e negoziazione degli accordi volti al risanamento della società, unitamente all’avvocato Morena Pirollo (nella foto a destra), per gli aspetti di diritto concorsuale e civile e la redazione del ricorso per l’omologa degli accordi, coadiuvati dall’avvocato Giulia Modaffari.

Federico Malorni dello studio tributario associato Melpignano ha prestato assistenza alla società per gli aspetti fiscali e per la predisposizione della transazione fiscale, mentre il piano di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale è stato elaborato dall’advisor Andrea Filippo Bucarelli. Catia Saulini ha rilasciato la relazione di attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano.

Il piano nel dettaglio

La ristrutturazione è imperniata sugli accordi ex art. 182-bis con i debitori e sulla transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Il piano, che copre un arco temporale di 24 mesi dall’omologa, presuppone la soddisfazione del credito erariale, pari al 99% dell’intera debitoria, in parte mediante la liquidazione dell’attivo della società e, in parte, mediante l’apporto di finanza esterna da parte del socio unico.

La mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale è stata superata dal Tribunale di Roma con un riferimento chiaro alla ratio dell’art. 182-bis, comma 4, ove l’interesse concorsuale è ritenuto preminente su quello tributario in presenza dell’attestata convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

L’operazione costituisce una delle applicazioni più significative e rilevanti del neointrodotto istituto dell’omologazione forzosa (c.d. cram down fiscale), come disciplinato dall’art. 182-bis, comma 4 della legge fallimentare e dall’art. 63, comma 2-bis del codice della crisi, alla luce dell’espresso diniego della proposta di transazione opposto dall’amministrazione fiscale e del significativo stralcio dell’imponente debitoria fiscale previsto dal piano.

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