Gare pubbliche: il mark up pari a zero non rende inattendibile l’offerta

L’esistenza dell’utile aziendale può essere ricavata e dimostrata, anche a fronte di un mark-up pari a zero, da altre componenti dell’offerta. La stazione appaltante, prima di esprimere un giudizio di inattendibilità dell’offerta, è dunque tenuta a valutare tali componenti. In base a questo principio, in adesione alle tesi presentate dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana (nella foto) e Giorgio Lezzi, dello studio Lipani Catricalà & Partners, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 27 ottobre scorso, ha accolto l’appello cautelare presentato dalla Società Gi Group, in riforma dell’ordinanza n. 1593/2015 resa sul punto dal Tar Campania.

All’origine della vicenda giudiziaria, l’esclusione della Società Gi Group dall’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso, del servizio di “selezione e fornitura di personale da impiegare con contratto di lavoro a tempo determinato presso Adisu per due anni”.

Per Adisu L’Orientale – Azienda per il Diritto allo Studio, l’offerta di Gi Group, avendo previsto un mark-up (vale a dire aggio d’agenzia) pari allo 0,00 per cento sul valore dell’appalto, doveva ritenersi inattendibile, a prescindere dalla verifica di anomalia. La stazione appaltante aggiudicava, peraltro, l’appalto alla società Lavorint che aveva, invece, offerto un mark-up dello 0,01 per cento. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato che “rispetto alla percentuale di aggio la differenza tra l’offerta dell’appellante e quella della controinteressata è minimale e certamente tale da non giustificare il diverso trattamento riservato alle due offerte”.

Secondo i legali dello studio Lipani Catricalà & Partners, nelle procedure finalizzate all’individuazione di un’agenzia operante nel settore della somministrazione di lavoro, il mark-up – che costituisce voce da sommare al corrispettivo di somministrazione – non è l’unico elemento idoneo a determinare l’utile di impresa, potendo gli operatori del settore conseguire la propria remunerazione in ragione di altri fattori, ricompresi nel costo del lavoro.

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