Gara carburanti GDF: il Consiglio di Stato respinge gli appelli, vince il RTI difeso da Tonucci & Partners
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto gli appelli proposti dalla seconda e dalla terza classificata contro le decisioni di primo grado del TAR Lazio, Latina, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 1 della gara indetta dal Centro Navale della Guardia di Finanza per la fornitura triennale di carburanti destinati alle unità navali del Corpo.
Le pronunce del Consiglio di Stato — sentenza n. 57 del 5 gennaio 2026 e sentenza n. 10434 del 30 dicembre 2025 —hanno infatti rigettato gli appelli, confermando la reiezione dei ricorsi di primo grado, con i quali le due società appellanti avevano contestato l’assegnazione del lotto.
Il RTI aggiudicatario, composto da Rossetti S.p.A., Saccne Petroli S.p.A. e Nobile Oil Group S.p.A., è stato assistito in entrambi i gradi di giudizio da Tonucci & Partners, con un team guidato dagli avvocati Luca Spaziani e Giorgio Altieri, e composto anche dall’associate avv. Chiara Castello e dal trainee Vincenzo Ficco.
«Le sentenze – spiegano i legali – assumono particolare rilievo interpretativo in materia di appalti pubblici, soprattutto con riferimento alla portata dell’art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nell’ambito di servizi e forniture — diversamente dal settore dei lavori — non vige il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione all’interno dei raggruppamenti temporanei di impresa. Le stazioni appaltanti possono dunque disciplinare con maggiore flessibilità le modalità di soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da parte degli operatori associati».
I Giudici di Palazzo Spada hanno inoltre precisato che l’art. 68, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, non impone il possesso indistinto di tutte le certificazioni di gara da parte di ogni singola impresa del raggruppamento, né prevede che ciascun componente debba detenere tutte le certificazioni richieste dal bando.
«Un ulteriore principio di rilievo affermato dai giudici – continuano gli avvocati – riguarda il soccorso istruttorio: in virtù del principio di immodificabilità dell’offerta, la stazione appaltante può legittimamente richiedere chiarimenti quando l’indicazione dell’offerente risulti formalmente ambigua, ma non manifestamente o totalmente incerta. Nel caso esaminato, i chiarimenti forniti dal RTI aggiudicatario sono stati giudicati coerenti con il contesto complessivo dell’offerta, senza alterarne il contenuto sostanziale».
«Le decisioni – concludono – consolidano dunque un orientamento giurisprudenziale favorevole alla partecipazione aggregata alle gare pubbliche nei settori delle forniture e dei servizi, valorizzando l’autonomia regolatoria delle stazioni appaltanti e l’uso corretto degli strumenti procedimentali a tutela della concorrenza e della certezza delle offerte».



