FOTOVOLTAICO, WATSON FARLEY E ASSORINNOVABILI A COLLOQUIO CON L’UE
Lo studio legale internazionale Watson, Farley & Williams e assoRinnovabili proseguono il dialogo con la Commissione Europea in merito alla denuncia nei confronti dello Stato italiano presentata a nome di oltre 50 operatori delle energie rinnovabili da fonte solare, a seguito dell’approvazione dell’Articolo 26 del D.L. 91/2014 (c.d. “spalma incentivi”), poi convertito dalla Legge di Conversione 116/2014.
A Roma si è svolta una riunione informale presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in occasione della quale un funzionario della Direzione generale energia della Commissione Europea ha incontrato una delegazione costituita dagli avvocati Lucia Bitto, responsabile affari legali e sistema associativo di assoRinnovabili, dal dott. Paolo Lugiato, ad di RTR e membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di assoRinnovabili, nonché membro della Giunta e del Consiglio Direttivo dell’associazione per la categoria “Solare”, e dall’Avv. Francesco Maria di Majo, esperto di diritto dell’Unione Europea presso Watson, Farley & Williams.
Nel corso dell’incontro sono stati precisati i profili di illegittimità del citato Articolo 26 (a danno di tutti i beneficiari delle misure di incentivazione alla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW) rispetto alla Direttiva 2009/28/CE in materia di produzione di energia, al principio del legittimo affidamento, nonché rispetto alle altre norme e principi di diritto dell’Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
È stato, in particolare, sottolineato che i predetti profili di illegittimità rispetto al diritto dell’UE permangono anche a seguito delle modifiche apportate dal Parlamento all’Articolo 26 in sede di conversione. Inoltre, il funzionario della Commissione Europea è stato informato in merito ai primi tre provvedimenti di attuazione, firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 16-17 ottobre, attirando la sua attenzione sul pregiudizio economico che deriva anche per gli operatori che dovessero scegliere l’opzione di cui alla lettera b), comma 3 dell’Articolo 26, alla luce delle percentuali di rimodulazione, come calcolate nel rispettivo decreto attuativo.
Spiega Eugenio Tranchino, head of Italy di Watson, Farley & Williams: «L’iniziativa legale di cui lo studio si è fatto promotore evidenzia, ancora una volta, il nostro impegno sul piano internazionale per salvaguardare la stabilità degli investimenti nelle rinnovabili in Italia e, più in generale, la fiducia che operatori e cittadini nutrono nel principio cardine della certezza del diritto».