Fisco e contraddittorio preventivo, Taxlit ottiene annullamento atti impositivi dalla Cgt di Milano

Taxlit, con gli avvocati Giorgio Infranca e Pietro Semeraro (nella foto), ha assistito con successo un’impresa edile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano, in una controversia con l’Agenzia delle Entrate relativa al nuovo obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6 bis dello statuto dei diritti del contribuente (sentenza n.1097/5/2025, depositata il 5 marzo 2025).

In particolare, l’amministrazione finanziaria aveva emesso direttamente gli atti impositivi senza prima inviare alla società contribuente lo schema di provvedimento previsto dalla suddetta disposizione. L’agenzia giustificava il mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio preventivo sulla base dell’asserita presenza di un “fondato pericolo per la riscossione”, fondato pericolo che sarebbe stato provato – secondo il fisco – dalla disamina di determinati indici di bilancio. Nella valutazione di tali indici, l’amministrazione finanziaria aveva però anche ricompreso, quali passività,  le somme (svariati milioni di euro) richiesti con gli stessi atti impositivi notificati.

Secondo la Corte milanese adita dalla società contribuente, “i conteggi effettuati dall’Ufficio ai fini della determinazione degli indici di solvibilità e indebitamento, siano falsati dall’inserimento fra i dati contabili delle maggiori pretese impositive azionate con gli atti qui impugnati, di cui invece non si deve tener conto in quanto valori presunti, ma non certi, e che ad oggi, non costituiscono passività. Conseguentemente vanno annullati gli atti qui impugnati per carenza di contraddittorio preventivo”.

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