Fideiussioni e GSE, L&B Partners vince al Tar Lazio
L&B Partners Avvocati Associati ha ottenuto una importante pronuncia favorevole da parte del TAR Lazio nell’ambito di un procedimento sulla legittimità delle escussioni delle fideiussioni operate dal GSE per violazione delle obbligazioni assunte dai produttori in sede di aste per gli incentivi.
La sentenza assume una particolare rilevanza perché potrebbe segnare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
In particolare, con sentenza n. 12314 del 29 novembre 2021, il TAR ha accolto il ricorso delle società Tozzi Sud e Ventisei, assistite dagli avvocati Bartolo Cozzoli (partner, nella foto), Vincenzo Telera (special counsel) e Alessandro Salzano (counsel), che avevano chiesto la ripetizione dell’indebito costituito dal pagamento effettuato da BNL in favore del GSE, a titolo di escussione della fideiussione a prima richiesta prestata dalla predetta banca a garanzia delle obbligazioni assunte da Ventisei verso il medesimo GSE (la fideiussione veniva prestata da BNL nell’interesse di Ventisei su richiesta e “a rischio” di Tozzi Sud, originariamente titolare del 100% delle partecipazioni sociali di Ventisei).
I giudici capitolini – si legge in una nota degli avvocati che si sono occupati della vicenda – hanno statuito come la fideiussione possa essere legittimamente escussa da parte del GSE soltanto quanto l’inadempimento della prestazione garantita sia imputabile al soggetto responsabile; nel caso specifico, invece, il gestore non ha correttamente valutato la sussistenza del factum principis.
L’escussione della garanzia è stata infatti ancorata dal GSE alla realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all’atto di presentazione della richiesta di partecipazione, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 2.3.10 delle Procedure Applicative emanate dal GSE sulla scorta dell’art. 24, co. 1, D.M. 6 luglio 2012. Il fatto, tuttavia, della realizzazione di un impianto di potenza inferiore, non può essere imputato, nel caso di specie, al soggetto responsabile.
E’ infatti emerso con evidenza – prosegue la nota – che come accertato in correlato giudizio relativo al titolo unico autorizzativo della realizzazione ed esercizio del parco eolico (Tar Basilicata, sentenza n. 367/2014) le aree interessate dall’intervento non erano assoggettate ad alcun vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 13 e 45, D.Lgs. n. 42/2004 o a tutela ai sensi dell’art. 136, D.Lgs. n. 42/2004, cosicché è stato respinto il ricorso proposto dalla Soprintendenza per i beni culturali avverso l’autorizzazione unica rilasciata alla società Ventisei; mentre la società ricorrente, tuttavia, onde evitare il decorso del termine ultimo per l’entrata in esercizio dell’impianto a causa dell’instaurazione del giudizio d’appello avverso la sopra citata sentenza, si è vista costretta ad accettare la proposta conciliativa dell’amministrazione, che prevedeva la riduzione del numero delle torri eoliche e, quindi, della potenza dell’impianto.
La riduzione della potenza dell’impianto è da imputare, dunque, esclusivamente all’adempimento dell’obbligo discendente dall’accordo transattivo siglato con l’amministrazione, senza che la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile da parte del soggetto responsabile, stante le stesse statuizioni in merito alla riscontrata legittimità dell’autorizzazione unica conseguita, contenute nella sentenza di primo grado pur ad essa favorevole.
Insomma – concludono gli avvocati – come spesso accade, un “corto circuito” tra le amministrazioni (nel caso di specie GSE, MIBAC e Regione) per il quale non possono essere sanzionati i produttori di energia da fonti rinnovabili.