Fastweb con Ristuccia & Tufarelli vince contro Vodafone Italia per l’acquisizione del ramo business enterprise di Tiscali Italia

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato da Fastweb contro il ricorso con cui Vodafone aveva impugnato dinnanzi al TAR del Lazio il nulla osta di Consip al subentro di Fastweb nel Contratto Quadro SPC2 per effetto della cessione del ramo d’azienda “business enterprise” di Tiscali, contestando la natura del contratto.

La Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario confermandola per tutte le vicende successive alla stipula del contratto tra cui “le controversie volte ad accertare le condizioni di validità, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto”. Fra tali controversie rientrano quelle relative alle vicende soggettive del contratto di cui all’art. 116 d.lgs. n. 163/2006.

I giudici hanno evidenziato che nel caso di specie non viene in rilievo “l’esercizio di un potere autoritativo, manifestatosi attraverso provvedimenti a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia ad interesse legittimo, ma la mera verifica, a carattere vincolato e su basi di parità, che la vicenda soggettiva occorsa rientri in una delle fattispecie in presenza delle quali soltanto, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto”.

Fastweb è stata assistita dallo studio legale Ristuccia & Tufarelli, con un team formato da Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, Giuseppe Lo Monaco e Antonino Castorino e con il supporto dell’ufficio legale dell’azienda.

 

rosailaria iaquinta

Scrivi un Commento

SHARE