Fantozzi vince in Cassazione contro Agenzia delle Dogane
Respinto il tentativo dell’Agenzia delle Dogane di considerare i soci di società di capitali solidamente responsabili per l’Iva alla importazione dovuta dalle società partecipate. Lo Studio Fantozzi, nelle persone del senior partner avv. Francesco Giuliani e del senior associate avv. Giulio Chiarizia, insieme all’avv. Sandro Lattanzi, vincono in Cassazione contro la pretesa dell’Agenzia delle Dogane di considerare i soci di società di capitali solidamente responsabili per l’Iva alla importazione dovuta da queste ultime, sulla base della normativa in materia di contrabbando. Lo comunica lo studio con una nota.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 7951/2019 depositata il 21 marzo scorso, ha respinto il tentativo dell’erario di applicare all’Iva all’importazione la speciale responsabilità sancita dall’articolo 338 del testo unico sulle leggi doganali, per i responsabili di contrabbando e i ricettatori, che era stata invocata dall’Amministrazione finanziaria per considerare i soci delle società di capitali responsabili in solido per l’Iva alla importazione dovuta dalle società medesime, oltre ai relativi accessori.
La questione oggetto della pronuncia dei giudici di legittimità trae origine da una complessa indagine, dalla quale era emerso un meccanismo fraudatorio mediante il quale diverse società di capitali avrebbero evaso l’Iva all’importazione utilizzando false dichiarazioni di intento. Ai soci delle società in questione venivano contestate diverse ipotesi di reato, in relazione alle quali essi erano assolti per prescrizione. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale, l’Agenzia delle Dogane richiedeva a detti soci l’intero importo dell’Iva evasa, oltre a sanzioni e interessi, muovendo dal presupposto che la sentenza penale avrebbe comunque accertato il loro coinvolgimento nella evasione dell’Iva all’importazione realizzata attraverso le rispettive società.
L’Amministrazione finanziaria ha, dunque, cercato di aggirare il principio generale della autonomia della responsabilità patrimoniale perfetta delle società di capitali, invocando la disciplina speciale prevista in materia di contrabbando, secondo cui i responsabili – anche in concorso – del contrabbando, nonché i ricettatori sono responsabili in solido del pagamento dei diritti doganali e delle relative sanzioni.
La tesi erariale, condivisa dal giudice di appello, è stata confutata con un articolato ricorso per Cassazione, che ha trovato accoglimento da parte del giudice di legittimità, con il quale è stata messa in risalto l’identità dell’Iva all’importazione con l’Iva interna, sulla base di numerose pronunce della Corte di Giustizia. Da tale premessa discende la estraneità del reato di evasione dell’Iva all’importazione di cui all’articolo 70 del Dpr n. 633/1972 dai reati di contrabbando e, quindi, l’estraneità dell’evasione dell’Iva all’importazione alle diverse ipotesi di “contrabbando”, compresa quella residuale di cui all’articolo 292 del testo unico sulle leggi doganali (come del resto recepito dalla più recente giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione), con l’ulteriore conseguenza che nei confronti dell’Iva alla importazione non è neppure applicabile la speciale responsabilità solidale in materia di contrabbando prevista dall’articolo 338 del testo unico sulle leggi doganali.