Fabio Ciani vince a Milano per la startup innovativa Promarket 11

Con la sentenza n. 2849/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha accolto le ragioni del tributarista Fabio Ciani (in foto), founder dello studio Ciani Partners, in qualità di difensore di Promarket 11, startup innovativa e spin-off universitario nato da un progetto di ricerca applicata. Tale decisione rappresenta un importante precedente interpretativo in tema di strumenti finanziari partecipativi e di fiscalità delle startup innovative, con riflessi significativi per l’intero ecosistema dell’innovazione e della ricerca applicata in Italia.

Il nucleo della controversia verteva sulla riqualificazione fiscale dello strumento finanziario partecipativo emesso dalla società, nella forma dell’equity work compensativo. Tale strumento, inizialmente disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e successivamente rivalutato in sentenza, è finalizzato a riconoscere una premialità in natura al socio che ha reso possibile la generazione e l’esecuzione dei progetti di ricerca promossi dalla società. La sua funzione economica è quella di remunerare in forma non monetaria le attività svolte dal socio a beneficio della società, nel quadro di una logica di valorizzazione del capitale umano e intellettuale impiegato nello sviluppo innovativo.

I progetti in questione, tra l’altro, risultano asseverati e sostenuti finanziariamente da enti terzi meta-istituzionali, quali la Camera di Commercio di Monza e Brianza e ICE – Agenzia per la promozione all’estero, a testimonianza della loro effettiva meritevolezza e rilevanza economica.

La difesa ha inoltre sottolineato come Promarket 11, in quanto startup innovativa iscritta nell’apposito registro, sia soggetta a periodici controlli da parte delle autorità di vigilanza, risultando sempre pienamente compliant e mai destinataria di provvedimenti interdittivi o segnalazioni critiche.

Particolare rilievo è stato attribuito al profilo accademico del socio conferente: trattandosi di un professore universitario di II fascia, lo spin-off è stato costituito in forma societaria per segregare il rischio d’impresa e rispettare i vincoli previsti dal regolamento universitario, evitando ogni possibile commistione tra attività didattico-scientifica e rischio imprenditoriale personale.

Il Collegio giudicante ha dunque riconosciuto la deducibilità integrale dei costi connessi allo strumento finanziario partecipativo, considerandoli strettamente inerenti all’attività del socio e correttamente imputati in bilancio.

Infine, un ulteriore profilo di merito accolto riguarda l’inapplicabilità delle sanzioni previste per la presunta distribuzione occulta di utili (cd. “dividendo in nero”), considerato che la partecipata aveva già definito per adesione il proprio reddito endosocietario.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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