Extraprofitti, CDRA e Fraccastoro con ERG al CdS: confermata la giurisdizione amministrativa

CDRA, con un team composto dal founding partner Carlo Comandè (nella foto a destra) e dal partner Enzo Puccio, unitamente a Fraccastoro, con il founding partner Giorgio Fraccastoro (nella foto a sinistra), supportato dagli avvocati Clizia Calamita di Tria, Alessio Maria Tropiano e Valeria Sammartino, hanno assistito con successo alcune società appartenenti al gruppo ERG ed operanti nel settore della produzione di energia, in due giudizi promossi dinanzi al Consiglio di Stato e vertenti in merito alla determinazione del perimetro di applicazione del contributo straordinario sui c.d. “extraprofitti” introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

La vicenda

In particolare, con le sentenze nn. 3175 e 3219 rispettivamente del 28 e 29 marzo 2023, la settima sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato gli esiti dei giudizi di I grado promossi dinanzi al Tar del Lazio, e ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi proposti avverso il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, volto a disciplinare le modalità di applicazione del c.d. “contributo straordinario” derivante dagli extra-profitti connessi alla produzione e vendita di prodotti energetici, che il Governo aveva introdotto lo scorso anno al dichiarato fine di mitigare il “caro bollette”.

Il team legale ha impugnato tale provvedimento e le susseguenti circolari attuative al fine di contestare il criterio di determinazione della base imponibile ivi individuato, in quanto inidoneo a distinguere tra gli extra-profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti energetici e quelli derivanti da altre prestazioni, evidenziando anche possibili profili di illegittimità costituzionale della norma, ove non correttamente interpretata.

Ora, dunque, le parti riassumeranno i relativi giudizi davanti al Tar del Lazio che aveva respinto in prime cure i ricorsi sulla scorta di un asserito difetto assoluto di giurisdizione, e che ora dovrà decidere anche in ordine all’eccezione di illegittimità costituzionale della norma.

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