Eversheds Sutherland Italia vince al Tar Puglia in materia di subappalto necessario nel RTI

Il team di Administrative & Energy Regulatory di Eversheds Sutherland Italia, composto dall’of counsel Giuseppe La Rosa (nella foto) e dall’associate Gianluigi Delle Cave, ha assistito un operatore economico nell’aggiudicazione dell’appalto di lavori e forniture per l’ammodernamento del sistema di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati di un impianto di monitoraggio e telecontrollo dell’adduzione primaria dei distretti del comprensorio irriguo del Fortore.

Il Tar Puglia, Bari, con sentenza n. 266 del 09 febbraio 2021 ha accolto le plurime difese dell’aggiudicataria, relative, ex multis, alla corretta ripartizione nel RTI delle lavorazioni OS30 e OG6 e all’annosa questione della dichiarazione – ed indicazione sostanziale – del c.d. “subappalto necessario”.

Nel dettaglio, la pronuncia, accogliendo la tesi dello studio, ha affermato il principio secondo cui l’art. 92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 va interpretato secondo le seguenti modalità, ovvero in caso di RTI, la mandante può subappaltare la categoria scorporabile obbligatoria anche se la qualificazione nella categoria prevalente relativa all’importo totale dei lavori, è in capo all’intero RTI e non alla singola impresa.

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