Ecco come si vende uno studio legale
Fino a pochi anni fa quando il fondatore di uno studio legale andava in pensione senza aver formato qualcuno che proseguisse la sua attività, l’unica soluzione era quella di chiudere. E, di conseguenza, licenziare il personale di segreteria e assistere alla dispersione della propria clientela e dell’avviamento creato con il suo studio. ?
Oggi invece le cose non vanno per forza così. Esiste, infatti, un’alternativa che si chiama trasferimento della clientela. Un’attività che nel nostro Paese viene svolta da una decina di studi professionali. Tra gli apripista in questo mercato c’è stato (nel 2005) lo studio MpO & Partners. «All’epoca – ricorda il dottor Corrado Mandirola, Ceo di MpO – eravamo uno studio legale e tributario specializzato in m&a. Tutto è iniziato quando un collega si è rivolto a noi chiedendoci di assisterlo nella cessione del suo studio. Una cosa che noi non avevamo mai affrontato e riguardo alla quale, ci siamo presto accorti, mancava completamente una disciplina. Così, raccogliendo la sfida, abbiamo iniziato a pensare di allargarci in questo settore ancora inesplorato. All’inizio le due attività – quella di studio legale e quella di cessione – procedevano in parallelo. Poi, intorno al 2010, abbiamo abbandonato la prima e da alcuni anni ci dedichiamo solo alla seconda».
Da allora MpO & Partners ha strutturato la propria attività in 4 divisioni: un centro studi, la divisione “valutazione” (responsabile della creazione e dell’applicazione del metodo per valutare il valore degli studi che si intende cedere), la divisione che si occupa di negoziazione e una più propriamente legale che gestisce il closing delle varie operazioni. «Oggi il nostro studio è composto da dottori commercialisti, revisori legali e avvocati specializzati nella consulenza per operazioni m&a di studi professionali. Siamo in tutto 16 professionisti e abbiamo uffici a Milano, Roma, Napoli, Torino, Pesaro e Modena», spiega Mandirola.
Quali leggi regolano il trasferimento della clientela dello studio?
Fino al 2010 mancava completamente una giurisprudenza sul tema. Tuttavia, l’indirizzo più diffuso era quello di ritenerla un’operazione non valida per la nullità dell’oggetto: la clientela. Questa infatti, secondo la legge, non può essere ceduta perché non rientra nell’autonomia dei privati. La situazione cambiò con la sentenza della Cassazione 2860/2010.
Che cosa stabilì?
La Corte ritenne ammissibile la cessione della clientela purché vi fosse l’adempimento di due condizioni: l’impegno a non rendersi concorrenti nello stesso territorio in cui opera lo studio in questione e nell’onere della parte che cede la propria attività a proseguire, per un periodo di tempo predeterminato, il proprio mandato al fine di favorire la canalizzazione verso lo studio acquirente del rapporto fiduciario con i clienti.
E dal punto di vista fiscale?
Questo è un aspetto su cui il legislatore aveva già fatto chiarezza nel 2006, specificando che, dal punto di vista fiscale, l’attività di cessione della clientela è assimilabile al reddito da lavoro autonomo.
Quali obblighi deontologici devono rispettare gli avvocati durante queste operazioni?
I legali hanno l’obbligo deontologico di comunicare alla clientela l’eventuale trasferimento a un altro professionista.
Come nasce il vostro metodo di valutazione?
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