DWF vince a Milano per Brother: il lockdown non giustifica i mancati pagamenti
DWF, con un team guidato dal partner Giorgio Manca (nella foto), ha ottenuto un’importante pronuncia in un contenzioso attivato da un ex distributore di Brother, multinazionale giapponese attiva nel mercato delle stampanti.
In particolare, il distributore aveva convenuto Brother innanzi al Tribunale di Milano per vedere accertata l’intervenuta risoluzione, per presunto inadempimento della multinazionale giapponese, del contratto di distribuzione in essere. In particolare, il distributore aveva accusato Brother di aver illegittimamente interrotto le forniture a seguito del mancato pagamento di alcune fatture inevase e relative a precedenti ordini. Il mancato pagamento delle fatture da parte del distributore sarebbe stato giustificabile, tenuto conto delle restrizioni imposte dal governo durante il lockdown.
Il distributore, in particolare, aveva richiamato proprio la normativa emergenziale (l’art. 3 del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020) secondo cui “il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il Tribunale di Milano, accogliendo la tesi difensiva di Brother, ha però precisato come la normativa speciale menzionata ha reso giustificabile il mancato pagamento esclusivamente a condizione che questo sia diretta conseguenza delle misure di legge per il contenimento dell’epidemia. Non si tratta quindi, di una moratoria generalizzata sui pagamenti.
Secondo il giudice meneghino, l’onere della prova grava sul debitore e consiste nella prova dell’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo l’ordinaria diligenza (con la conseguenza che le misure di contenimento potranno esimere da responsabilità il debitore solo nel caso in cui le stesse abbiano determinato un impedimento non superabile con l’ordinaria diligenza).
Il Tribunale di Milano, inoltre, ha ribadito che, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del suddetto decreto, deve essere comunque provato anche il nesso di causalità tra la misura di contenimento della pandemia che si è dovuto rispettare e l’impossibilità ad adempiere.
Tenuto conto della mancanza di tali idonee prove sul punto, il Tribunale ha l’accertato inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte distributore, con rigetto della domanda di intervenuta risoluzione per fatti imputabili a Brother.
Il team in-house di Brother è stato coordinato da Alessandro Pedale, legal & sustainability manager.