ILLUMINAZIONE BCE IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’EURO BANCA CENTRALE EUROPEA FRANCOFORTE SEDE

DML con la BCE nel caso Malacalza Investimenti

Il Tribunale UE ha adottato il 28 settembre la sua decisione nel caso Malalcalza Investimenti contro la Banca Centrale Europea – BCE, difesa anche da Oreste Pollicino dello studio DigitalMediaLaws – DML (peraltro unico studio italiano presente nel collegio difensivo della banca). Altro avvocato esterno per BCE è inoltre Daniel Sarmiento

La decisione

La Corte, seguendo pedissequamente il precedente “Cornelli” è stata molto prudente nel circoscrivere l’ambito di valutazione all’obbligo di motivazione senza andare ad applicare nel caso di specie il cd. “test Baumeister”, secondo il quale non tutte le informazioni relative all’impresa soggetta a vigilanza e  trasmesse da quest’ultima all’autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza (compresa la sua corrispondenza con altri servizi), costituiscono, incondizionatamente, informazioni riservate, coperte dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. Rientrano in tale qualificazione, secondo i giudici europei, le informazioni che: in primo luogo, non hanno carattere pubblico; e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi di colui che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull’attività delle imprese di investimento istituito dalla direttiva. 

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