Dla Piper vince al Consiglio di Stato per le “aree idonee” alle rinnovabili in Regione Umbria

Con la sentenza n. 466 del 22 gennaio 2025, il Consiglio di Stato, in accoglimento delle tesi difensive promosse da Germana Cassar (nella foto a sinistra) e Ludovica Gennaro (nella foto a destra), rispettivamente partner e avvocata dello studio legale Dla Piper, ha riformato la sentenza di primo grado e annullato il Regolamento Regionale 12 luglio 2022, n. 4 (art. 6 bis) della Regione Umbria e i relativi atti applicativi, nella parte in cui hanno illegittimamente preteso di dare applicazione al requisito ulteriore della cd. “potenzialità fotovoltaica” che obbligava ad acquisire la disponibilità di un’area aggiuntiva pari al 50% della superficie residua dell’intera area industriale da lasciare libera e la sottoscrizione del relativo piano attuativo convenzionato.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che è precluso alle Regioni, e dunque anche alla Regione Umbria, di individuare limiti aprioristici alla superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti da fonti rinnovabili ovvero “ulteriore documentazione che costituisca inutile aggravio procedimentale”, tali da rendere “assai più difficile l’installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi”.

La decisione rileva anche in relazione al corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni, in materia di “energia” stabilito dall’art. 117, comma 3 della Costituzione e dei principi di liberalizzazione del mercato energetico e degli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione fissati dall’Ue per i prossimi decenni, laddove afferma che “in mancanza dei ricordati decreti ministeriali la Regione non avrebbe, invece, potuto validamente esercitare alcun potere sostitutivo, poiché tanto l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, quanto l’art. 12 comma 10 del d.lgs. n. 387/2003 ammettono un suo intervento regolamentare solo “a valle” di quello dell’autorità statale, al fine di poter salvaguardare l’uniforme applicazione della normativa energetica e l’esplicarsi della libera concorrenza nel settore”.

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