Diritti audiovisivi sportivi: il Consiglio di Stato annulla definitivamente la sanzione di 51 milioni di euro imposta a Mediaset
Con sentenza del 30 dicembre 2020, n. 8533, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rigettato l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), confermando la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 12811/2016, e ribadito, dunque, la piena legittimità dell’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi per il triennio 2015/2018 da parte della Lega Serie A – avvalsasi dell’intermediazione di Infront – a Sky e Mediaset.
In continuità con il procedimento antitrust e con il giudizio di primo grado, Mediaset è stata rappresentata dall’Avv. Pasquale Straziota, Direttore affari legali, coadiuvato dallo Studio Lipani Catricalà & Partners con un team composto dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Edoardo Cazzato, Fabio Baglivo ed Enrico Spagnolello. Mediaset è stata assistita anche da Chiomenti, come già riportato da legalcommunity (leggi qui).
Con l’odierna sentenza, in un momento chiave per la definizione delle procedure da seguire per l’assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi per il triennio 2021-2024, il Consiglio di Stato ha confermato la fondatezza delle censure sollevate da Mediaset avverso il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità, nonché la legittimità del modus operandi seguito dalla Lega Serie A (leggi qui e anche qui) e dagli operatori audiovisivi per l’assegnazione dei contenuti sportivi per il campionato di calcio di Serie A Stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.
Più in particolare, il Giudice amministrativo di secondo grado ha accolto le motivazioni di Mediaset, rilevando che la c.d. Legge Melandri sancisce“1) la liceità in sé di proporre “offerte “condizionate” da parte d’uno o più partecipanti alla gara; 2) l’impossibilità d’aggiudicare ad un’unica impresa, qualunque ne sia l’importo dell’offerta e al di là della presenza o meno nella lettera d’invito d’una clausola espressa di aggiudicazione per lotti, i pacchetti inerenti alle dirette audiovisive […], ove questi avessero coperto la parte preponderante (come in effetti fu ognuno di essi) degli eventi sportivi su tutte le piattaforme TV, a loro volta maggioritarie rispetto a quelle informatiche”. Sempre secondo il Consiglio di Stato l’Autorità “si appuntò solo sul (preteso) dato spartitorio e, al contempo, sulla violazione/alterazione del risultato originario dell’aggiudicazione. In realtà, l’Autorità sembra di non tener in debito conto come la norma ex art. 9, co. 4, proprio per le medesime ragioni d’interesse pubblico e di piena contendibilità di tali diritti tra gli operatori (che a suo tempo avevano suggerito per legge la procedura competitiva), non tollerasse aggiudicazioni di fatto totalitarie ed in contrasto col principio di virtuosa concorrenza tra i titolari di ciascuna intera piattaforma. Con ogni evidenza, l’Autorità non ha colto la peculiarità del mercato rilevante com’è conformato da detto D.lgs. 9/2008, anche con riguardo alla decisione sia sulla quantità di beni scarsi contendibili (pacchetti), sia sulla loro assegnabilità di volta in volta (non tutti quelli di un’unica specie ad un solo operatore, sia pur migliore offerente assoluto)”. Tale erronea interpretazione dei dati normativo e fattuale ha dunque inficiato pure il giudizio sul reale contenuto del duplice accordo, transattivo-adesivo all’aggiudicazione definitiva (quello intercorso tra Sky e RTI-Mediaset Premium) e transattivo per la sub-licenza dopo l’aggiudicazione stessa (tra Sky e la Lega).